﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 14 novembre 2022

      , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Aliquote)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,7 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Per i fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole soppresse al comma 7 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.</p></p></body></html>