Legge regionale 14 novembre 2022 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

Art. 6

(Soggetto passivo)

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili. Ai fini dell'imposta si intendono per tali il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili.

2. Sono soggetti passivi dell'imposta:

a) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

c) il locatario nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

3. In presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.