Legge regionale 14 novembre 2022 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

Art. 1

(Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA))

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

2. L'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), di seguito denominata imposta, si applica nei comuni della regione.