Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).
Art. 9
 (Aliquote)
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
6. Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
8. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.
3 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.
4 Parole soppresse al comma 7 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.