Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).
Art. 21
 (Disposizioni in materia di neutralità finanziaria e altre disposizioni finanziarie)
1. In attuazione del principio di cui all'articolo 8, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dall'anno 2023 sono recuperati annualmente dai Comuni gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto entro il 31 dicembre di ciascun anno, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente.
2. L'ammontare del recupero di cui al comma 1, con riferimento a ciascun Comune, è definito annualmente nella legge di stabilità.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, previste in 92 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa annuale di 92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 3.
7. Nelle more della modifica dell'articolo 49 dello Statuto speciale, è autorizzato l'accantonamento della somma di 602.161,73 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
9. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, è autorizzato l'accantonamento della somma complessiva di 24 milioni di euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.