1. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dalla previsione di cui all'articolo 18, comma 4, e dall'applicazione discrezionale da parte del Comune di facoltą riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del Comune.
2.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione regionale provvede:
a) alla copertura degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 7. I criteri per la copertura di tale minor gettito sono fissati annualmente in legge di stabilitą;
b) concorre, nella misura del 70 per cento, alla perdita di gettito derivante dalla riduzione, dallo 0,96 per cento fino allo 0,86 per cento, dell'aliquota applicata ai fabbricati strumentali all'attivitą economica di cui all'articolo 9, comma 7. I criteri per la determinazione del concorso regionale sono fissati annualmente in legge di stabilitą.
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 12, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.