Art. 19
1. Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 145, comma 1, L. R. 7/2025 . Il rinvio alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU comprende l'articolo 1, commi 1091 e 1091 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.