Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).
Art. 18
 (Disposizioni transitorie)
2. Per l'anno 2023, per i fabbricati diversi da quelli di cui al comma 1, resta ferma la facoltà di attestarne la strumentalità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. Per l'anno 2023, la prima rata dell'imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022 e per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), le prime due rate dell'imposta sono pari ciascuna al 50 per cento dell'importo complessivamente corrisposto a titolo di IMU per l'anno 2022. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell'articolo 14.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 11, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, c. 13, L.R. 15/2023, per l'anno 2023 resta fermo il termine per il versamento dell'ILIA da effettuare sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della presente legge. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta versata sulla base delle suddette aliquote e quella calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.