1. La Regione, con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), disciplina i contenuti della banca dati regionale, comprendente anche dati personali. Nel caso in cui la banca dati riguardi categorie particolari di dati personali, il regolamento è adottato in conformità all'
articolo 2 sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).