Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).
Art. 13
 (Dichiarazione)
1. Ai fini dell'imposta, i soggetti passivi dichiarano gli immobili posseduti mediante presentazione, anche in via telematica, di una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. Nella dichiarazione è individuato il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, qualora il soggetto passivo ne possieda più di uno e agli stessi si applichino aliquote diverse ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3. In assenza di detta individuazione il Comune applica a tutti i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata l'aliquota di cui all'articolo 9, comma 3.
3. Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono individuati i casi in cui la dichiarazione è presentata e sono approvati i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3, i soggetti passivi continuano a presentare i modelli di dichiarazione IMU approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi ivi previsti. I medesimi modelli sono utilizzati anche per attestare la strumentalità dei fabbricati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 18, comma 2, nonché per indicare il fabbricato ad uso abitativo di cui al comma 2.
5. Rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU, in quanto compatibili.