1.
Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati:
b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietą collettiva indivisibile e inusucapibile;
c) ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.