Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).
Art. 11
 (Esenzioni dall'imposta)
1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Note:
1 Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.
2 Lettera g) del comma 1 interpretata da art. 9, comma 1, L. R. 9/2024 . La lettera g) si interpreta nel senso che gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con modalità non commerciali. Gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.