Art. 10
(Riduzione dell'imposta)
1. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, č ridotta al 75 per cento.
2. Per una sola unitā immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietā o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta č applicata nella misura della metā.