﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>LEGGE REGIONALE 14 novembre 2022

      , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sistema di regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi in materia di disabilità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione adotta meccanismi di regolazione dei rapporti che assicurino il coinvolgimento attivo anche degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, in coerenza con il decreto legislativo 117/2017.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I regolamenti in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, pubblici e privati per persone con disabilità, adottati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 63 e 64 della legge regionale 22/2019 e dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006, promuovono un approccio integrato che tenga conto della rete dei soggetti e sia centrato sui processi, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 22/2019. I servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, pubblici e privati, sono, in ogni caso, concepiti e orientati a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità, nonché a perseguire l'ottenimento della migliore qualità della vita.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I regolamenti di cui al comma 2 possono avere a oggetto la definizione dei requisiti necessari per la messa a regime dei percorsi di cui all'articolo 25 che, terminata la fase di sperimentazione, risultino idonei a essere stabilizzati all'interno dell'offerta della rete dei servizi regionali per la disabilità.</p></p></body></html>