﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>LEGGE REGIONALE 14 novembre 2022

      , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Accessibilità allo spazio aperto e costruito e barriere architettoniche)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione persegue l'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, quale prerequisito essenziale che ne consente la piena fruizione da parte di tutte le persone in sicurezza e in autonomia e opera secondo i principi e i criteri di cui alla legge regionale 10/2018.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della regione, in forma singola o associata, in relazione al fabbisogno espresso, le risorse finalizzate alla concessione di contributi diretti al rimborso di spese sostenute dai privati cittadini per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanente di natura fisica, mentale, cognitiva o sensoriale, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, dell'edificio privato e delle sue parti comuni.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Qualora un provvedimento giurisdizionale stabilisca l'affidamento condiviso di una persona nelle condizioni di cui al comma 2, il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere concesso sia per l'abitazione di residenza che per l'abitazione di domicilio del beneficiario, secondo le modalità e i criteri previsti per i residenti dal regolamento di cui al comma 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le modalità e i criteri di trasferimento delle risorse ai Comuni e di concessione ed erogazione ai privati cittadini dei contributi di cui al comma 2 sono definiti con apposito regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.<p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.</p></p></body></html>