LEGGE REGIONALE 14 novembre 2022, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.
TITOLO I
 OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Oggetto e definizioni)
1. La presente legge definisce e aggiorna gli interventi a favore delle persone con disabilità, promuove azioni d'integrazione delle politiche regionali per la disabilità, dispone il riordino dei servizi sociosanitari in materia e configura le modalità di governo dei correlati sistemi locali.
2. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) accessibilità: fattore abilitante dei diritti, dell'autonomia, dell'uguaglianza e prerequisito per la piena partecipazione delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri, volto ad abbattere le barriere per l'accesso agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture;
b) accomodamento ragionevole: modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
c) barriere architettoniche: ostacoli fisici e sensopercettivi che limitano o impediscono a chiunque la piena e sicura utilizzazione di spazi, luoghi, attrezzature o componenti e rappresentano, di conseguenza, un limite al pieno godimento dei diritti, all'effettiva partecipazione sociale e al raggiungimento della migliore qualità della vita possibile;
d) budget di progetto: budget integrato costituito dal concorso di risorse economiche, professionali, umane e relazionali rese da tutte le componenti coinvolte, ivi compresa la persona con disabilità, la sua famiglia e la comunità di appartenenza, costituito al momento della formulazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, rimodulato in relazione alle eventuali revisioni del progetto stesso e articolato in considerazione del valore delle prestazioni e dei servizi resi;
e) budget di salute: dotazione finanziaria composta da risorse sia sanitarie che sociali - nonché integrabile con altre, di diversa natura - modulabile in base all'entità dell'investimento necessario alla realizzazione dei sostegni di cui la persona abbisogna; tale dotazione finanziaria viene utilizzata, nell'ambito di un sistema di presa in carico integrata e all'interno di un rapporto di cogestione tra i soggetti pubblici e gli enti del Terzo settore, quale espressione del principio di sussidiarietà, capace di prevenire forme di istituzionalizzazione non appropriata, avviare processi di deistituzionalizzazione e promuovere la riconversione delle risorse attualmente destinate alla residenzialità;
f) capacitazione: approccio che restituisce dignità, centralità e maggior livello di qualità della vita possibile alla persona con disabilità, coniugando lo sviluppo delle capacità con l'ampliamento delle opportunità di agire le stesse, al fine di rendere concretamente esigibili le libertà e i diritti fondamentali, compreso quello di autodeterminazione. Tale approccio, pertanto, si focalizza sia sugli aspetti interni, sviluppando le potenzialità e le abilità del singolo individuo, sia sugli aspetti di sistema, garantendo i prerequisiti e le condizioni esterne, necessari a rendere concretamente realizzabile il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Tale approccio capacitante riesce così a tener conto dell'azione reciproca svolta dalle caratteristiche individuali e dalle restrizioni sociali e propone di misurare i risultati in termini di espansione delle opportunità di scelta e quindi delle libertà delle persone;
g) discriminazione in base alla disabilità: qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione alla partecipazione riconducibile alla condizione di disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;
h) figura professionale di riferimento: soggetto, tra quelli istituzionali coinvolti nella presa in carico, avente il compito di coordinare la realizzazione del progetto, svolgere le funzioni di raccordo tra i vari soggetti, compresa la rete familiare, nonché monitorare e verificare lo stato di attuazione del progetto, anche nell'ottica di un suo necessario aggiornamento e adeguamento, al mutare di esigenze, bisogni e aspettative della persona con disabilità;
i) progettazione universale: ideazione e realizzazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate, ove non siano strettamente necessari;
j) progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato: strumento diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, a individuare le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, a indicare tutte le misure necessarie a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale;
k) vita indipendente: modello volto a consentire alla persona con disabilità l'esercizio del diritto di vivere nella società, con le stesse libertà garantite alle altre persone, con particolare riguardo al diritto di scelta del luogo in cui abitare, di dove e con chi vivere, senza che le possa essere imposta una particolare sistemazione. Tale modello è reso possibile, con l'eventuale supporto degli enti del Terzo settore, grazie a una rete di servizi integrati, in grado di fornire i sostegni necessari, anche a domicilio, nonché tramite lo sviluppo di soluzione abitative innovative, che possono prevedere forme di coabitazione e convivenza.
Art. 2
 (Finalità)
1. Le finalità della presente legge, in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), sono:
a) garantire il rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni individuo, secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, solidarietà e pari opportunità;
b) diffondere una concezione di disabilità intesa come parte della diversità umana e dell'umanità stessa e quale risultato dell'interazione tra le persone con menomazioni durature e le barriere di diversa natura che possono ostacolarne la piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di uguaglianza, nonché promuovere attività di sensibilizzazione finalizzate ad accrescere la consapevolezza sui diritti umani e sulle libertà fondamentali di cui ogni persona con disabilità gode, in quanto persona, a valorizzare l'apporto che le persone con disabilità possono dare alla società tutta e a contrastare qualsiasi forma di pregiudizio e di stereotipo;
c) contrastare ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione alla situazione delle donne e dei minori con disabilità, e impedire, anche fornendo adeguati interventi di prevenzione e protezione sociale, che si verifichino o che si protraggano situazioni di violenza, isolamento o segregazione nei confronti di tutte le persone con disabilità;
d) promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e di pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), e dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori);
e) promuovere il massimo livello di autodeterminazione possibile, l'esercizio della responsabilità e dei doveri, la capacità di autorappresentanza, nonché agire per favorire il più alto grado di autonomia delle persone con disabilità;
f) favorire la vita indipendente delle persone con disabilità, sostenere il loro diritto di scegliere il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere, senza essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione, nonché attuare meccanismi volti a facilitare la deistituzionalizzazione e a prevenire forme di istituzionalizzazione non appropriata;
g) garantire alle persone con disabilità, tenuto conto dei principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole, la piena accessibilità, da intendersi - in coerenza con quanto previsto dalla Strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030 di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 101 final - quale fattore abilitante dei diritti, necessario al superamento di tutte le barriere e di tutti gli ostacoli che si frappongono tra la persona con disabilità e il suo pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché prerequisito per garantire alla stessa di partecipare alla società e di fornire un contributo attivo a favore della comunità di appartenenza;
h) sostenere, in coerenza con quanto stabilito dal Pilastro europeo dei diritti sociali e anche attraverso l'utilizzo di idonei sostegni e metodologie finalizzati alla costruzione di un'identità adulta, l'effettiva partecipazione e inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale, in quella scolastica e in quella lavorativa, con particolare riferimento al tema delle pari opportunità e dell'equo accesso al mercato del lavoro;
i) garantire servizi pubblici accessibili e semplificati, promuovendo a tale scopo l'utilizzo di tecnologie digitali inclusive e di altri strumenti, in grado di garantire l'accesso alle informazioni e alle comunicazioni;
j) porre in essere forme di protezione, di valorizzazione e di partecipazione, anche in forma associativa, delle famiglie delle persone con disabilità, garantendo loro forme di sostegno, anche psicologico;
k) promuovere azioni volte a riconoscere l'importanza e la centralità dell'operato che la rete familiare della persona con disabilità svolge, con particolare riferimento alle persone con bisogni assistenziali elevati;
l) garantire la consultazione e il coinvolgimento delle persone con disabilità, anche attraverso le loro organizzazioni rappresentative;
m) sostenere e diffondere una cultura della responsabilità condivisa, tale per cui la promozione e l'osservanza dei diritti e delle libertà del singolo individuo siano considerate una priorità per la sua comunità di appartenenza;
n) promuovere programmi e politiche unitari, uniformi e coordinati, orientati alla creazione di un welfare comunitario;
o) promuovere la formazione dei professionisti e degli operatori che lavorano al fianco delle persone con disabilità, al fine di diffondere la conoscenza dei diritti riconosciuti alle persone con disabilità, valorizzare l'apporto che le persone con disabilità possono dare alla società tutta e contrastare qualsiasi forma di pregiudizio e di stereotipo.
Art. 3
 (Interventi regionali a favore delle persone con disabilità)
2. La Regione, per attuare gli interventi previsti dalla presente legge e per perseguire le finalità di cui all'articolo 2:
a) riconosce l'importanza del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), numero 5), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità), comprensivo di tutti gli interventi relativi alla salute, alla vita indipendente e inclusione nella società - con particolare riferimento a quelli relativi alla cultura, allo sport e al turismo - all'istruzione, formazione e lavoro, alla mobilità personale e libertà di movimento, nonché all'informazione, comunicazione e partecipazione;
b) promuove l'utilizzo del budget di salute, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, quale strumento idoneo a garantire l'integrazione sociosanitaria;
c) promuove collaborazioni, sinergie e accordi tra i soggetti pubblici e privati, compresi quelli del privato sociale, con cui sviluppare forme di partenariato volte a rigenerare il capitale sociale;
d) promuove percorsi di capacitazione per la persona con disabilità, allo scopo di favorire il maggior grado di autonomia e indipendenza individuale;
e) promuove percorsi formativi per la promozione e la diffusione di un approccio capacitante finalizzato a sostenere l'accesso ai diritti di cui le persone con disabilità godono, nei confronti della famiglia, degli eventuali amministratori di sostegno, tutori o curatori della persona con disabilità e di tutti i professionisti coinvolti, a partire dai percorsi curriculari;
g) promuove i principi della progettazione universale favorendo una diffusione capillare della cultura della disabilità, anche all'interno della propria organizzazione, in modo che i procedimenti relativi ai servizi e agli interventi facenti capo alle aree di cui al comma 1, siano di norma attribuiti alle Direzioni competenti in materia;
h) promuove, nell'ambito delle linee di finanziamento regionale dedicate ai vari settori di sviluppo economico, culturale e sociale, l'utilizzo di criteri di premialità finalizzati a incrementare l'accessibilità e l'inclusione, sociale e lavorativa, delle persone con disabilità.