LEGGE REGIONALE 14 novembre 2022, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.
Art. 7
 (Cultura, sport e turismo)
1. La Regione persegue l'inclusione sociale delle persone con disabilità anche attraverso l'attuazione di interventi volti a garantire la loro partecipazione alla vita culturale, sportiva e turistica, nonché alle attività ricreative.
2. La Regione sostiene le iniziative volte alla diffusione della cultura della disabilità, nonché la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, culturale, alle iniziative ricreative e allo sport. A tal fine, la Regione promuove la produzione di eventi culturali, sportivi e di pubblico interesse in chiave pienamente inclusiva e in formati accessibili, in modo da incoraggiare l'espressione artistica delle persone con disabilità.
4. La Regione persegue la piena fruibilità e accessibilità del patrimonio artistico, storico e culturale regionale, nonché dei luoghi dedicati alla produzione e allo svolgimento delle attività ricreative e culturali e assicura che le persone con disabilità possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e autonomo, in coerenza con l'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). A tale scopo, nella concessione di contributi o finanziamenti nel settore turistico, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione, volti a sostenere iniziative e progetti a sostegno dell'inclusione delle persone con disabilità.