Art. 4
(Linguaggio)
1. La Regione impiega nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi esclusivamente i termini "disabilità" e "persona con disabilità", in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e promuove l'utilizzo di questo linguaggio da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.