Art. 30
(Misure organizzative per il rafforzamento della Direzione regionale salute, politiche sociali e disabilitą)
1. La Regione esercita le attivitą di programmazione, progettazione e gestione degli interventi relativi al governo del sistema sanitario, sociosanitario e sociale, anche in applicazione ai principi di derivazione comunitaria sul welfare e al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
2. Nelle more della compiuta definizione degli aspetti organizzativi correlati alle funzioni di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, la Direzione centrale competente per la realizzazione delle attivitą di cui al comma 1 si avvale della struttura operativa complessa Area Welfare di Comunitą dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, di cui all'
articolo 105, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale).