LEGGE REGIONALE 14 novembre 2022, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.
Art. 3
 (Interventi regionali a favore delle persone con disabilità)
2. La Regione, per attuare gli interventi previsti dalla presente legge e per perseguire le finalità di cui all'articolo 2:
a) riconosce l'importanza del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), numero 5), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità), comprensivo di tutti gli interventi relativi alla salute, alla vita indipendente e inclusione nella società - con particolare riferimento a quelli relativi alla cultura, allo sport e al turismo - all'istruzione, formazione e lavoro, alla mobilità personale e libertà di movimento, nonché all'informazione, comunicazione e partecipazione;
b) promuove l'utilizzo del budget di salute, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, quale strumento idoneo a garantire l'integrazione sociosanitaria;
c) promuove collaborazioni, sinergie e accordi tra i soggetti pubblici e privati, compresi quelli del privato sociale, con cui sviluppare forme di partenariato volte a rigenerare il capitale sociale;
d) promuove percorsi di capacitazione per la persona con disabilità, allo scopo di favorire il maggior grado di autonomia e indipendenza individuale;
e) promuove percorsi formativi per la promozione e la diffusione di un approccio capacitante finalizzato a sostenere l'accesso ai diritti di cui le persone con disabilità godono, nei confronti della famiglia, degli eventuali amministratori di sostegno, tutori o curatori della persona con disabilità e di tutti i professionisti coinvolti, a partire dai percorsi curriculari;
g) promuove i principi della progettazione universale favorendo una diffusione capillare della cultura della disabilità, anche all'interno della propria organizzazione, in modo che i procedimenti relativi ai servizi e agli interventi facenti capo alle aree di cui al comma 1, siano di norma attribuiti alle Direzioni competenti in materia;
h) promuove, nell'ambito delle linee di finanziamento regionale dedicate ai vari settori di sviluppo economico, culturale e sociale, l'utilizzo di criteri di premialità finalizzati a incrementare l'accessibilità e l'inclusione, sociale e lavorativa, delle persone con disabilità.