Art. 21
(Sistema di regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi in materia di disabilità)
1. La Regione adotta meccanismi di regolazione dei rapporti che assicurino il coinvolgimento attivo anche degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, in coerenza con il
decreto legislativo 117/2017.
2. I regolamenti in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, pubblici e privati per persone con disabilità, adottati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 63 e 64 della
legge regionale 22/2019 e dagli articoli 31 e 33 della
legge regionale 6/2006, promuovono un approccio integrato che tenga conto della rete dei soggetti e sia centrato sui processi, anche in relazione a quanto previsto dall'
articolo 11 della legge regionale 22/2019. I servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, pubblici e privati, sono, in ogni caso, concepiti e orientati a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità, nonché a perseguire l'ottenimento della migliore qualità della vita.
3. I regolamenti di cui al comma 2 possono avere a oggetto la definizione dei requisiti necessari per la messa a regime dei percorsi di cui all'articolo 25 che, terminata la fase di sperimentazione, risultino idonei a essere stabilizzati all'interno dell'offerta della rete dei servizi regionali per la disabilità.