LEGGE REGIONALE 14 novembre 2022, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.
Art. 14
 (Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità)
1. La Regione istituisce, presso la Direzione centrale competente in materia di disabilità, l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato <<Osservatorio>>.
2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studio e analisi, anche attraverso la raccolta di dati statistici sul numero, sulla tipologia di disabilità, sulla tipologia di offerta, sulle comorbilità e sui disordini che aggravano le condizioni di cura e di assistenza a carico dei familiari, anche con riferimento ai diversi contesti di vita e ai differenti territori della regione, nonché sulle conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità;
b) rilevazione dei servizi e degli interventi erogati a favore delle persone con disabilità, nonché della loro qualità, con lo scopo di avviare un percorso di miglioramento degli stessi, anche attraverso il coinvolgimento della persona, al fine di valutare l'effettiva rispondenza dei servizi erogati rispetto ai bisogni e alle aspettative dei destinatari;
c) realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e per la prevenzione e il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione diretta e indiretta;
d) collaborazione con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 28 bis della legge regionale 18/2005, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;
e) diffusione della conoscenza in materia di disabilità e sensibilizzazione dell'intera comunità sui diritti di cui le persone con disabilità godono;
f) raccolta degli atti e dei provvedimenti maggiormente significativi in materia di disabilità, affinché ne sia assicurata una vasta diffusione tramite la pubblicazione sul portale della disabilità di cui all'articolo 12, comma 1;
g) attività di consulenza a favore delle Direzioni dell'Amministrazione regionale, in relazione alla predisposizione degli atti a valenza pianificatoria che interessino il settore della disabilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15.
3. L'Osservatorio predispone una relazione a cadenza biennale relativa allo svolgimento dei suoi compiti.
4. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con regolamento da emanarsi, previa informativa alla Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la presenza delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale coinvolte e la rappresentanza dei diversi portatori di interesse.
5. L'Osservatorio può istituire al suo interno, ove necessario, tavoli di lavoro permanenti dedicati ad aree tematiche di interesse specifico o di interesse intersettoriale.