LEGGE REGIONALE 14 novembre 2022, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.
Art. 12
 (Diritto all'informazione e alla comunicazione)
1. La Regione garantisce alle persone con disabilità l'accesso alle informazioni, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie assistive e identifica "il portale regionale della disabilità" quale strumento privilegiato per l'acquisizione e lo scambio di notizie, dati e opportunità attinenti alle politiche in materia.
2. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione, in particolare nell'ambito della comunicazione istituzionale, volte a diffondere l'utilizzo di un corretto linguaggio e a prevenire ogni forma di discriminazione, anche verbale, di violenza, di bullismo o di cyberbullismo nei confronti delle persone con disabilità.
4. L'Amministrazione regionale sostiene le attività di consulenza, orientamento e informazione, con particolare riferimento a quelle relative all'utilizzo dei presidi, degli ausili e delle tecnologie assistive per l'autonomia, e garantisce, anche tramite l'individuazione di appositi centri di riferimento, che tale funzione sia svolta in modo uniforme su tutto il territorio regionale.
5. La Regione promuove, presso le Università e gli enti di formazione per il personale sociosanitario, l'inserimento nei piani di studio di percorsi formativi sulla comunicazione aumentativa alternativa.