LEGGE REGIONALE 14 novembre 2022, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.
Art. 10
 (Trasporti)
1. La Regione persegue e promuove politiche volte a favorire, secondo il maggior grado di autonomia possibile e nel rispetto della disciplina prevista nel Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL), di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sia la mobilità individuale, sia quella collettiva, sostenendo, a tal fine, anche le forme di trasporto operate dagli enti del Terzo settore e dai soggetti del privato sociale.
3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici, del Terzo settore e ai soggetti del privato sociale che gestiscono servizi di trasporto collettivo, con le modalità e i criteri definiti con regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.