LEGGE REGIONALE 14 novembre 2022, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi a favore delle persone con disabilitą e riordino dei servizi sociosanitari in materia.
Art. 22
 (Integrazione istituzionale)
1. Le Aziende sanitarie regionali e i Comuni, in forma singola o associata, attraverso atto di intesa ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale 22/2019, pianificano gli interventi e i servizi a favore delle persone con disabilitą e concordano le attivitą sociosanitarie relative all'intersettorialitą degli interventi e dei servizi a favore delle persone con disabilitą, con particolare riguardo alla ripartizione delle competenze finanziarie necessarie alla realizzazione di tali interventi.
2. Le Aziende sanitarie regionali e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono, in relazione all'attivitą di pianificazione di cui al comma 1, la partecipazione degli enti del Terzo settore coinvolti e della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilitą e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle sue articolazioni territoriali, nei processi di pianificazione locale dei servizi e interventi sociosanitari a favore delle persone con disabilitą.
3. I Comuni, attraverso i Piani attuativi annuali dei Piani di zona, di cui all'articolo 24 della legge regionale 6/2006, recepiscono le indicazioni contenute nell'atto di intesa di cui al comma 1 e definiscono le specifiche risorse allo scopo destinate.
4. Le Aziende sanitarie regionali, nel piano triennale e di sviluppo strategico e organizzativo e nel piano attuativo di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale 22/2019, recepiscono le indicazioni contenute nell'atto di intesa di cui al comma 1, con attribuzione delle specifiche risorse, e prevedono una specifica sezione dedicata ai servizi sociosanitari a favore delle persone con disabilitą, sulla quale i Comuni, in forma singola o associata, esprimono il proprio parere, secondo le modalitą previste dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 22/2019.
5. Al fine di favorire processi stabili e continuativi di integrazione, partecipazione e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nella pianificazione e gestione dei servizi sociosanitari a favore delle persone con disabilitą, le Aziende sanitarie regionali possono promuovere la realizzazione di specifiche strutture di coordinamento e raccordo.