LEGGE REGIONALE 14 novembre 2022, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.
Art. 13
 (Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia)
1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione in materia di disabilità e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità, la Regione riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, quale organismo rappresentativo e di coordinamento dei soggetti giuridici ad essa aderenti nel settore della disabilità.
3. La Direzione centrale competente in materia di disabilità pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento, proprie e delle sue articolazioni provinciali.
5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.