Legge regionale 07 novembre 2022 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie multisettoriali.

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)

1. A integrazione dell'assegnazione di cui all'articolo 9, commi 9 e 10, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente di decentramento regionale di Udine, per l'anno 2022, risorse finanziarie pari a 600.000 euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021).

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 30.

4. Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento regionale risorse finanziarie pari a 9.313.310 euro, per concorrere agli aumenti straordinari di spesa correlati alle nuove condizioni previste per l'adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e gas, al fine di assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale degli Enti medesimi.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono concesse ed erogate, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 3 della legge regionale 6/2021, secondo il seguente riparto:

a) 760.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) 1.000.000 di euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

c) 7.553.310 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 9.313.310 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 30.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un'assegnazione straordinaria di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per l'acquisizione del Complesso dell'ex Caserma di via Rossetti ai fini della successiva realizzazione di un polo scolastico.

8. Le risorse di cui al comma 7 sono concesse su domanda dell'ente locale con l'indicazione delle modalità e dei termini di acquisizione del bene, da presentare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione.

9. Il contributo di cui al comma 7 è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con contestuale presentazione del contratto di acquisto, entro il termine fissato dal decreto di concessione.

10. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 30.

11. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), all'intervento n. 156 della Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), come modificato dal comma 18, lettera c), dell'articolo 9 della legge regionale 13/2022, le parole <<lavori e/o acquisto>> sono sostituite dalla seguente: <<lavori>>.

12. All'intervento n. 21 della Tabella N relativa all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022, il numero <<1>> della colonna T è sostituito dal numero <<2>>.

13. Per la finalità prevista dal comma 12 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 30.

14. Alla Tabella O relativa all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'intervento n. 1 le parole <<Realizzazione rotatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<Realizzazione a rotatoria incrocio fra via Roma e SS52>>;

b) all'intervento n. 7 l'oggetto <<Ristrutturazione ed adeguamento prevenzione incendi e norme C.O.N.I. del bocciodromo comunale di Tiezzo>> è sostituito dal seguente: <<Ampliamento Area Sportiva di Corva>>.

15. Alla Tabella N relativa all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'intervento n. 16 le parole <<completamento tribuna>> sono sostituite dalle seguenti: <<completamento delle tribune coperte campo da calcio, realizzazione infrastrutture di servizio all'utenza e pista di ski-roll (1° lotto)>>;

b) all'intervento n. 76 le parole <<(adeguamento strutturale)>> sono soppresse;

c) all'intervento n. 96 la parola <<coperto>> è soppressa e dopo la parola <<pubblico>> sono aggiunte le seguenti: <<e di un parcheggio>>.

16. Al comma 88 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole <<pari a complessivi 2.600.000 euro per il triennio 2022-2024 di cui un milione di euro per il 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<pari a complessivi 2.700.000 euro per il triennio 2022-2024 di cui 1.100.000 euro per l'anno 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024>>.

17. Per la finalità prevista dal comma 88 dell'articolo 9 della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 16, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 30.

18. Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse, in via straordinaria, per concorrere agli aumenti di spesa per utenze e canoni e garantire la funzionalità e la conseguente continuità nell'erogazione dei servizi comunali.

19. Le risorse di cui al comma 18 sono concesse ed erogate d'ufficio a ciascun Comune in proporzione al riparto, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delle risorse destinate ai Comuni, pari a 200 milioni di euro, del Fondo statale istituito per l'anno 2022 dall'articolo 27, comma 2, del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, secondo gli importi di cui alla Tabella M.

20. Per la finalità prevista dal comma 18 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 30.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria, per l'anno 2022, a favore degli enti locali risorse complessive pari a 1 milione di euro per la realizzazione di interventi individuati d'intesa con le Prefetture in materia di sicurezza urbana, per attività anche afferenti al potenziamento degli impianti di videosorveglianza e al completamento delle interconnessioni delle sale operative.

22. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di uno schema di preventivo delle spese complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. Le risorse di cui al comma 21 sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

24. Per la finalità prevista dal comma 21 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 30.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria, per l'anno 2022, agli Automobile Club provinciali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risorse per la realizzazione di iniziative di prevenzione in materia di sicurezza stradale.

26. Per accedere al contributo di cui al comma 25, gli Automobile Club provinciali presentano, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale, la domanda corredata di un progetto recante le iniziative da realizzare, le modalità, la tempistica di realizzazione, il costo presunto complessivo.

27. Le risorse di cui al comma 25 sono ripartite in misura uguale tra gli Automobile Club provinciali che presentano la domanda e sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione.

28. Gli Automobile Club provinciali presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 25 entro il termine e con le modalità fissate dal decreto di assegnazione.

29. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 30.

30. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella I.