Legge regionale 07 novembre 2022 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie multisettoriali.

Art. 11

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in deroga all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) , e) ed e bis), limitatamente ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 l'imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, può essere versata in sede di saldo.

2. I contribuenti che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1, non procedono al versamento della seconda rata di acconto riferita al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 1 è prevista, per l'anno 2022, una spesa di importo pari a 56 milioni di euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella K.