Legge regionale 07 novembre 2022, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie multisettoriali.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. Al fine di far fronte alla complessità dei processi di riorganizzazione dei propri assetti, gli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia sono autorizzati ad avvalersi del supporto di personale con funzioni di project manager in staff alle direzioni strategiche o a supporto dei dipartimenti o delle strutture aziendali coinvolte, nelle more delle valutazioni inerenti alla possibile definizione di specifici profili professionali nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, commi 5 bis e 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e nel rispetto del tetto di spesa per il personale annualmente assegnato, gli enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi di lavoro autonomo ovvero contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e inquadramento professionale coerente con quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione alle mansioni assegnate.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono conferiti previo espletamento di procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, riservata a coloro che sono in possesso di un master universitario di secondo livello in management sanitario. Si prescinde da tale requisito con riferimento alle aree di intervento, diverse da quelle sui processi sanitari, per le quali sono richieste altre competenze tecniche.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Al fine di valorizzare l'innovazione e la formazione nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario e perseguire il benessere e la salute della popolazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche per il tramite dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute e di Insiel SpA, un programma di interventi per la sperimentazione e successiva adozione di nuovi processi e modelli operativi e di interventi per la formazione, volti al miglioramento delle attività di prevenzione, della qualità delle cure e della riabilitazione, nonché all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse dedicate.
7. Con deliberazione della Giunta regionale viene definito il Programma delle attività, che individua, fra l'altro, le aree di intervento, in coerenza con la pianificazione regionale vigente.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in relazione alle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), le risorse necessarie per la realizzazione del programma di cui al comma 6 inerente a interventi per la sperimentazione e successiva adozione di nuovi processi e modelli operativi e a interventi per la formazione. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, provvede alla definizione di dettaglio dei requisiti dei progetti da presentare alla Direzione centrale competente in materia di salute, alla gestione amministrativa del finanziamento e alla rendicontazione dei progetti approvati.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Insiel SpA, in relazione al ruolo svolto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), le risorse necessarie per la realizzazione del programma di cui al comma 6 inerente a interventi per l'innovazione tecnologica e dei sistemi informativi e a interventi per la formazione. Insiel SpA, nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, provvede alla presentazione di progetti alla Direzione centrale competente in materia di salute, alla realizzazione progettuale e alla rendicontazione dei progetti approvati.
10. Per le finalità di cui al comma 6, come declinate al comma 8, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.
11. Per le finalità di cui al comma 6, come declinate al comma 9, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un contributo straordinario per la realizzazione di una stanza sensoriale destinata al recupero di bambini con gravi disabilità o affetti da patologie oncologiche.
13. La domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.
15. Ai sensi dell'articolo 11, comma 12, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Diamo peso al benessere di Udine un contributo straordinario per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.
16. La domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.
18. Al fine di favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, l'Amministrazione regionale sostiene lo sviluppo di un progetto pilota volto alla messa a disposizione di biciclette speciali per persone con disabilità o difficoltà motorie finalizzata, in particolare, all'organizzazione di eventi ricreativi e culturali volti alla conoscenza e scoperta del territorio regionale, nell'ottica di favorire lo sviluppo di percorsi turistici e di mobilità inclusivi, sicuri, sostenibili ed ecologici.
20. Per le finalità di cui ai commi 18 e 19 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Enemonzo per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria nel Centro socio-riabilitativo educativo (CSRE) di Esemon di Sotto, di proprietà del medesimo Comune e concesso in affitto all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) per la residenzialità di persone con disabilità.
22. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.
24.
Il comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), è abrogato.

25. Per le finalità di cui al comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, in relazione a quanto disposto dal comma 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
26. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 107 (Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22"Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006"), è prorogato al 30 giugno 2023.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Tramonti di Sotto per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria della struttura adibita a Servizio residenziale in favore di persone con disabilità e soggetti svantaggiati, sito nel territorio del medesimo Comune in località Matan e concesso in uso gratuito all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO).
28. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 18.280 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.
31. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione aggiornata alla stessa data contenente l'indicazione delle somme da pagare.
32. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 30 non è subordinata alla prestazione di garanzie patrimoniali.
33. L'anticipazione concessa è recuperata, maggiorata dell'interesse legale, in trenta rate annuali di pari importo a partire dal 2023.
34. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 4.200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.
35. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 33, previste in complessivi 4.200.000 euro, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2052, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
36. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 33, relative al recupero degli interessi legali, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro, a favore dei Comuni capoluogo della regione che ne facciano richiesta, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per interventi finalizzati alla copertura dei costi d'affitto, trasloco ed eventuali spese connesse, sostenuti da associazioni di volontariato, attualmente ospitate in edifici destinati all'abbattimento per progetti di riqualificazione urbana, in attesa di una definitiva sistemazione.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.
41.
Il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è abrogato.

42. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 8, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.