Legge regionale 07 novembre 2022, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie multisettoriali.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
4. Per accedere al contributo di cui al comma 3 i soggetti gestori dei nidi d'infanzia sopra indicati presentano domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 3 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
7. I contributi concessi in materia di politiche per la famiglia e per la promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità possono essere erogati in via anticipata e, in deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), senza essere subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o altra idonea garanzia patrimoniale.
8. All'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
11. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 22.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
12. Al fine di sostenere l'autonomia didattica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'autonomia scolastica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue, nonché per garantire ogni diversa esigenza prevista dalle vigenti norme speciali inerenti l'istruzione in lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
15.
Al comma 31 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: <<Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.>>.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum, fino all'ammontare di 100.000 euro, a favore del Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca, a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022, rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
18. Il Consorzio presenta domanda di contributo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di università. Nella domanda l'ente dichiara la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 17. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.
19. La documentazione e le dichiarazioni presentate in sede di domanda sostituiscono la presentazione del rendiconto.
20. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
21. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione.
22. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum alle fondazioni degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) della regione a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022, rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
24. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.
25. Le fondazioni di cui al comma 23 presentano domanda di contributo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di apprendimento permanente. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 23.
26. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
27. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione.
28. La documentazione e le dichiarazioni presentate in sede di domanda sostituiscono la presentazione del rendiconto.
29. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum a favore delle Università della terza età e della libera età, aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022, rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
31. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.
32. Le università di cui al comma 30 presentano domanda di contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 30.
33. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.
34. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione.
35. La documentazione e le dichiarazioni presentate in sede di domanda sostituiscono la presentazione del rendiconto.
36. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
37. L'Amministrazione regionale, in conformità agli obiettivi di sostegno del diritto allo studio, è autorizzata a concedere per il tramite dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), un contributo straordinario a favore dei soggetti provvisoriamente accreditati ai sensi dell'articolo 38, commi 9 e 10, della legge regionale 21/2014 compresi nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), a ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 settembre 2021 - 31 agosto 2022, rispetto al periodo 1 settembre 2020 - 31 agosto 2021, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
38. I soggetti di cui al comma 37 presentano domanda di contributo all'ARDIS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 37.
39. La documentazione e le dichiarazioni presentate in sede di domanda sostituiscono la presentazione del rendiconto.
40. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.
41. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
42. La liquidazione anticipata del contributo avviene contestualmente alla concessione.
43. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnologico Superiore un contributo straordinario per l'anno 2022 a sostegno delle spese derivanti dai consumi di energia elettrica e gas.
46. La fondazione presenta domanda di contributo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore.
47. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione.
48. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un finanziamento straordinario pluriennale a favore di Area di Ricerca scientifica e Tecnologica di Trieste - Area science park, quale partner della proposta progettuale risultata vincitrice della candidatura al "Big Science Business Forum - BSBF anno 2024", da destinare a copertura dei maggiori costi di personale e in via residuale al sostegno di quota parte dei costi diretti, per le attività di preparazione e realizzazione dell'iniziativa.
50. Il finanziamento di cui al comma 49 concorre alle finalità di cui all'articolo 8, comma 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), perseguite attraverso l'Accordo per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell'Innovazione (SiS) del Friuli Venezia Giulia dell'8 agosto 2016, rinnovato nel 2021.
51. Area science park presenta domanda di finanziamento, a valere per il triennio 2022-2024, al Servizio competente in materia di ricerca entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
52. Il decreto di concessione del finanziamento è adottato entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
53. La liquidazione anticipata del finanziamento, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione entro i limiti delle risorse disponibili a valere sulle singole annualità.
54. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
55. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella G.