Legge regionale 07 novembre 2022, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie multisettoriali.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente tutela patrimonio ittico un finanziamento straordinario al fine di garantirne il funzionamento e l'attività istituzionale a fronte degli aumenti di spesa connessi ai consumi di energia elettrica, gas e carburante.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 18.
3. All'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) del comma 3 dopo le parole <<altra normativa>> sono aggiunte le seguenti: <<ad eccezione delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche>>;

b)
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
<<8 bis. Le quote di riparto assegnate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sul Fondo per le mense scolastiche biologiche istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis del decreto legge 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, sono cumulabili con i contributi di cui al presente articolo fino al raggiungimento dell'80 per cento del costo totale sostenuto da ciascun beneficiario. In caso di superamento della predetta percentuale, il contributo regionale concesso viene ridotto.>>.

4. Per l'anno 2022, il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come modificato dal comma 3, è fissato, in deroga al comma 2 del medesimo articolo 4, al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande di contributo per l'anno scolastico 2022-2023 pervenute alla struttura regionale competente antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono considerate valide.
5. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come modificato dal comma 3, e in considerazione di quanto previsto dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
7. Per le finalità di cui l'articolo 3, comma 4 e comma 5 bis, della legge regionale 15/2014, come, rispettivamente, modificato e inserito dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
12. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 58, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
13.
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole <<sono definiti con regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari>>.

14. Nell'ambito della realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e del settore vitivinicolo e nell'ambito della partecipazione ad eventi, mostre e fiere di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f bis), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), ERSA è autorizzata a riconoscere a titolo di contributo, alle aziende agricole che partecipano alle manifestazioni fieristiche in qualità di co - espositori negli spazi acquisiti e organizzati dall'Agenzia, la riduzione dei relativi oneri di partecipazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Direttore generale di ERSA.
15. Al fine di garantire la continuità della presenza regionale alle manifestazioni fieristiche internazionali del settore vitivinicolo e anche alla luce della ripercussione sui mercati della crisi internazionale in atto, l'ERSA è autorizzata a proseguire per il 2023 il rapporto contrattuale con la società Veronafiere SpA nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e ad avviare ogni altra procedura utile a potenziare la presenza istituzionale ai medesimi eventi.
16. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 57, della legge regionale 13/2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività di promozione e valorizzazione del comparto pataticolo nel territorio regionale un ulteriore stanziamento straordinario di 30.000 euro per l'anno 2022.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 18.
18. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella C.