Legge regionale 07 novembre 2022, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie multisettoriali.
Art. 2
 (Attività produttive)
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 67, della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3.
L'articolo 13 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio)
1. La Regione incentiva, nell'ambito dei distretti del commercio, i progetti in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonché l'esecuzione di investimenti in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.
2. Gli interventi dei Comuni per la realizzazione di infrastrutture riguardano in particolare la connettività a banda larga, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano, la creazione di zone pedonali, la riqualificazione delle aree destinate a sagre, fiere e mercati, la forestazione urbana, la mobilità sostenibile e le attività di marketing del distretto del commercio, compresa l'animazione urbana.
3. Gli investimenti delle imprese con unità operativa all'interno degli ambiti territoriali dei distretti del commercio, finalizzati allo sviluppo tecnologico, riguardano l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Tecnology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6, secondo i termini e le modalità previsti con regolamento regionale e con bandi a favore delle imprese predisposti dal comune capofila al quale è delegata altresì la gestione del relativo procedimento contributivo.
5. I contributi a favore delle imprese sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.
6. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e le lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), la Regione individua criteri premiali per l'accesso ai contributi a favore dei distretti che comprendano esercizi commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali.
7. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori commerciale, turistico e dei servizi, l'Amministrazione regionale può riservare una quota delle risorse finanziarie allocate.>>.

4. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 3/2021, come sostituito dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), e dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), possono essere destinate alla concessione di garanzie e di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia a favore delle imprese, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi di cui al comma 6, nelle proporzioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, da destinare alla concessione di garanzie e di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia a favore delle imprese, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.
9. Le risorse di cui ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), possono essere destinate alla concessione di garanzie e di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia a favore delle imprese di cui al comma 6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, criteri e modalità per la concessione degli incentivi di cui ai commi 6, 7 e 8.
11. La modifica di cui al comma 10 ha effetto dall'1 gennaio 2023.
12. All'articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole <<gestione relativa al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia)>>;

13. I termini per la rendicontazione delle spese per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a valere rispettivamente sul Bando 2017 di cui al decreto n. 1037/PROTUR del 28 aprile 2017 e sul Bando 2018 di cui al decreto n. 1072/PROTUR del 12 aprile 2018, scaduti o in scadenza alla data del 31 ottobre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023 con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente.
14. Per le finalità di cui al comma 13 i soggetti beneficiari presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza motivata nella quale dichiarano di aver sostenuto una spesa pari ad almeno il 25 per cento dell'importo ammesso a contributo.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), e fino al 31 dicembre 2022, vigono nuovamente:
c) il comma 46 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);
16. Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Tarvisio il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), con decreto 11 dicembre 2018, n. 4749/PROTUR del Direttore del Servizio turismo per la realizzazione di un centro polifunzionale, per la realizzazione dell'intervento di rifacimento completo della pista di atletica leggera del Polisportivo comunale "Maurizio Siega".
18. Per le finalità di cui al comma 17 il Comune di Tarvisio presenta domanda di devoluzione del contributo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo e commercio, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'intervento da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 7, della legge regionale 3/2021, come sostituito dal comma 20, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso a PromoTurismoFVG con decreto del Direttore del Servizio commercio e turismo 13 dicembre 2021, n. 3146 PROTUR, ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), finalizzato al cofinanziamento dei servizi di trasporto rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita, per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2022-2023.
23. Per le finalità di cui al comma 22 PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale attività produttive e turismo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di conferma del contributo già concesso per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2022-2023.
24. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella B.