Art. 8
(Attività di informazione e di comunicazione del Consiglio regionale)
1. Presso la Segreteria generale opera l'Agenzia Consiglio Notizie (ACON), alle dipendenze funzionali, in qualità di editore ai sensi della legge sulla stampa, del Presidente del Consiglio regionale, con le funzioni di agenzia quotidiana di informazione giornalistica e con le altre funzioni individuate dal Regolamento di organizzazione, caratterizzata da autonomia funzionale per la realizzazione dei compiti di natura giornalistica di competenza e soggetta al coordinamento e al controllo tecnico del Direttore responsabile di testata di cui all'
articolo 13 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali).
2. L'attività di informazione relativa al Consiglio regionale e agli organi di garanzia aventi sede presso il predetto Consiglio è regolamentata da un provvedimento dell'Ufficio di Presidenza di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari al fine di garantire le pari opportunità tra maggioranza e opposizione.
3. Resta fermo quanto previsto per le attività di informazione e di comunicazione del Consiglio regionale dalla
legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).