Legge regionale 07 novembre 2022, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.
Art. 8
 (Attività di informazione e di comunicazione del Consiglio regionale)
2. L'attività di informazione relativa al Consiglio regionale e agli organi di garanzia aventi sede presso il predetto Consiglio è regolamentata da un provvedimento dell'Ufficio di Presidenza di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari al fine di garantire le pari opportunità tra maggioranza e opposizione.
3. Resta fermo quanto previsto per le attività di informazione e di comunicazione del Consiglio regionale dalla legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).