Art. 7
(Supporto alle attività degli Organi di garanzia e degli altri organi con sede presso il Consiglio regionale)
1. Per il supporto alle attività degli Organi di garanzia e degli altri organi istituiti con legge ed aventi sede presso il Consiglio regionale, è individuata all'interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del Regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, un'apposita struttura organizzativa di livello dirigenziale.
2. Qualora si ravvisi l'esigenza di assicurare agli Organi di garanzia, in ragione di specifiche e peculiari funzioni loro attribuite, il funzionamento dei medesimi sul territorio regionale, la struttura di cui al comma 1 può essere articolata in sedi decentrate. A tale fine l'Amministrazione regionale mette a disposizione del Consiglio regionale sedi adeguate.
3. Nell'organizzazione della struttura di cui al comma 1 va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.