Art. 3
(Strutturazione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali, si avvale della Segreteria generale del Consiglio regionale, degli uffici posti alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, nonché degli uffici di supporto agli organi politici.
2. Resta fermo quanto previsto dalla
legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), e successive modifiche in materia di segreterie dei gruppi consiliari.