Legge regionale 07 novembre 2022, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.
Art. 18
 (Modifiche e abrogazioni)
1.
Sono abrogate in particolare le seguenti leggi o disposizioni:

a) la legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), e successive modifiche, ad eccezione dell'articolo 10;
d) l'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari);
e) il comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale);
2.
Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è soppresso.

4. I riferimenti all'articolo 3 della legge regionale 16/2013 si intendono operati all'articolo 7 della presente legge.