1. Al fine di assicurare l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale resta confermata la disposizione di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale).
2. Quando le materie oggetto di contrattazione riguardino anche specifiche esigenze legate all'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, la Giunta regionale, al fine di formulare le direttive e gli indirizzi di cui all'
articolo 4, comma 2, della legge regionale 20/2002, acquisisce i necessari elementi dall'Ufficio di Presidenza; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta la Giunta può procedere in ogni caso all'adozione delle direttive e degli indirizzi predetti.