Art. 10
(Pianificazione dei fabbisogni professionali)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica stabilita in applicazione del Regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, determina annualmente i fabbisogni professionali del Consiglio regionale, con esclusione del personale addetto agli uffici di supporto agli organi politici, e li comunica alla Giunta regionale, per il recepimento negli atti di programmazione annuale e triennale, nel limite del 5 per cento delle risorse disponibili per i fabbisogni complessivi; detto limite puņ essere modificato dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.