Legge regionale 07 novembre 2022, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale ai sensi dell'articolo 12 dello statuto), disciplina l'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1 le parole "articolo 5 legge regionale 18 giugno 2007, n. 17" devono leggersi correttamente " articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17".
Art. 8
 (Attività di informazione e di comunicazione del Consiglio regionale)
2. L'attività di informazione relativa al Consiglio regionale e agli organi di garanzia aventi sede presso il predetto Consiglio è regolamentata da un provvedimento dell'Ufficio di Presidenza di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari al fine di garantire le pari opportunità tra maggioranza e opposizione.
3. Resta fermo quanto previsto per le attività di informazione e di comunicazione del Consiglio regionale dalla legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).
Art. 12
 (Mobilità di comparto)
1. Per il reperimento di personale attraverso la mobilità di comparto, il Segretario regionale del Consiglio regionale provvede con le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 18/2016. L'individuazione del dipendente è operata dal Segretario generale del Consiglio regionale. Nel caso del contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 18/2016 è necessario il consenso del Segretario generale del Consiglio regionale.
Art. 18
 (Modifiche e abrogazioni)
1.
Sono abrogate in particolare le seguenti leggi o disposizioni:

a) la legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), e successive modifiche, ad eccezione dell'articolo 10;
d) l'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari);
e) il comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale);
2.
Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è soppresso.

4. I riferimenti all'articolo 3 della legge regionale 16/2013 si intendono operati all'articolo 7 della presente legge.