Art. 13
(Comando)
1. Il Consiglio regionale, su richiesta del Segretario generale, può avvalersi di personale a tempo indeterminato di altre amministrazioni del Comparto unico o di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando con le modalità di cui all'
articolo 27 della legge regionale 18/2016.
2. Entro la scadenza del termine dei tre anni, il Segretario generale può chiedere all'Amministrazione regionale di procedere al trasferimento in ruolo del personale comandato, previo assenso del dipendente interessato e dell'amministrazione di appartenenza qualora esterna al Comparto unico.
3. II comando del personale in servizio presso il Consiglio regionale ad altre amministrazioni del Comparto unico o ad altre amministrazioni pubbliche è subordinato all'assenso preventivo del Segretario generale.