Legge regionale 05 agosto 2022, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1. A integrazione dell'assegnazione di cui all'articolo 9, comma 24, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità di montagna e alla Comunità collinare del Friuli risorse pari a complessivi 2 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 400.000 euro per l'anno 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
4. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 400.000 euro per l'anno 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
5. Per l'anno 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario al Comune di Gemona del Friuli per un progetto pilota per la realizzazione dello sportello digitale.
6. Il contributo di cui al comma 5 è concesso ed erogato d'ufficio.
8. Per la finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 55.
9. Per l'anno 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento regionale risorse, in via straordinaria, per concorrere agli aumenti di spesa per utenze di energia elettrica e gas e assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale.
11. Per la finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 8.025.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 55.
14. Per il finanziamento di nuove opere o per il completamento di lotti o opere già finanziate da precedenti concertazioni, o da altri contributi, anche in relazione all'incremento dei prezzi in materia edilizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), le risorse di cui all'articolo 9, comma 82, della legge regionale 24/2021, sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella N "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2022-2024", allegata alla presente legge, per 103.260.968,36 euro per il triennio 2022-2024, di cui 38.805.968,36 euro per l'anno 2022, 39.800.000 euro per l'anno 2023 e 24.655.000 euro per l'anno 2024.
15. Le risorse di cui al comma 14 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 103.260.968,36 euro per il triennio 2022-2024, di cui 38.805.968,36 euro per l'anno 2022, 39.800.000 euro per l'anno 2023 e 24.655.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli di cui alla Tabella N con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
17. In deroga a quanto prevede il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 20/2020, per la concertazione delle risorse 2023-2025 le proposte di investimento devono essere trasmesse alla Regione entro e non oltre il 14 ottobre 2022.
18. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), come di seguito indicati:
20. Per l'anno 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse, in via straordinaria, per concorrere agli aumenti di spesa per utenze e canoni e garantire la funzionalità e la conseguente continuità nell'erogazione dei servizi comunali.
22. Per la finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
23. Al fine di supportare lo scambio interculturale tra le popolazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia e di valorizzare la comunità linguistica slovena della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 20.000 euro all'Associazione sportiva dilettantistica - Amatersko športno združenje JADRAN per le spese sostenute, anche prima della presentazione della domanda, per le attività e le manifestazioni organizzate in occasione della partita di pallacanestro tra la nazionale italiana e quella slovena e per l'organizzazione del torneo No borders Euro Cup 2022.
24. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 23, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
25. Per la finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
26. Al fine di supportare la riqualificazione dell'impianto sportivo Stadio 1° Maggio di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 20.000 euro all'Associazione temporanea di scopo Projekt per la consulenza tecnica di un professionista in materia di edilizia.
27. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
28. Per la finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
31. Per la finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
32. Al fine di rafforzare le attività dei bambini e degli adolescenti della comunità linguistica slovena nell'ambito dello scoutismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 17.500 euro all'Associazione Slovenski taborniki v Italiji Rod modrega vala per l'acquisto di un automezzo adibito al trasporto di persone per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
33. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
34. Per la finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 17.500 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
37. Per la finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 87.500 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
39. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 38, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
40. Per la finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
41. L'onere annuo derivante dal rinnovo del Contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2019-2021 per il personale regionale non dirigente è determinato in 6.657.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Tali importi comprendono l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 2, comma 7, del CCRL 15 ottobre 2018.
42. Per gli arretrati relativi al rinnovo contrattuale di cui al comma 41, relativamente al personale non dirigente dell'Amministrazione regionale, tenuto conto dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 2, comma 7, del CCRL 15 ottobre 2018, per il triennio 2019-2021 è determinata la spesa complessiva di 9.667.000 euro.
43. Per le finalità previste dai commi 41 e 42, si provvede con riferimento alla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
44. Al personale non dirigente appartenente al Comparto unico regionale è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 nella misura percentuale e con le decorrenze definite ai sensi della normativa statale.
45. Agli oneri derivanti dal comma 44, determinati in 392.000 euro per l'anno 2022 e 602.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
47. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015, come determinata dall'articolo 9, comma 4, lettera a), della legge regionale 24/2021, è allegata la Tabella P avente natura ricognitiva che evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.
48.
In via di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), per effetto della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), tutte le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nei rispettivi ruoli e nell'ambito della propria autonomia, hanno contribuito a dare attuazione al processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle Province e il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle strutture amministrative e possono pertanto disporre delle risorse relative all'incremento del trattamento accessorio correlato ai risparmi strutturali ivi indicati relativamente alle annualità 2018 e 2019, rispettando esclusivamente gli importi nonché le disposizioni in materia di contenimento della spesa indicati nell'articolo 32 del CCRL 15 ottobre 2018 nel tempo vigente e quelle in materia di obiettivi di finanza pubblica richiamate nella norma oggetto di interpretazione.

50. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali presentano domanda al Servizio regionale competente in materia di sicurezza, corredata della documentazione di cui al comma 49, recante le spese sostenute dall'1 giugno 2022 e la previsione delle spese da sostenere fino al 31 dicembre 2022.
51. Il contributo di cui al comma 49 è assegnato fino alla copertura del 100 per cento delle spese indicate nella domanda e, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, viene ridotto in misura proporzionale.
52. Il contributo di cui al comma 49 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
53. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 55.
54. I termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2021 sono fissati al 31 dicembre 2023 e sono prorogabili, per un periodo massimo di dodici mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune.
55. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Parole sostituite al comma 49 da art. 9, comma 14, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.