Legge regionale 05 agosto 2022, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
2. L'Amministrazione regionale, in funzione del riconoscimento del ruolo di interesse pubblico e della funzione di polo di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è autorizzata a partecipare in qualità di socio all'Associazione "La Cineteca del Friuli" di Gemona del Friuli.
3. In relazione alle potenziali spese connesse alla partecipazione all'Associazione di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Al fine di ospitare a Trieste nel 2024 il 39° Congresso Internazionale dell'International Board on Books for Young people (IBBY), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Ibby Italia ETS", sezione italiana di IBBY, un contributo per la realizzazione dell'evento.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 30 settembre di ogni anno, corredata del relativo preventivo di spesa.
7. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
9. L'Amministrazione regionale, anche in funzione di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, può avvalersi del supporto di PromoTurismoFVG, in regime convenzionale, per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, attraverso la partecipazione a progettualità condivise.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
11. Al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Comuni che ne facciano richiesta, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento o alla ristrutturazione edilizia, rinnovo di allestimenti e acquisto di attrezzature dei Musei di loro proprietà.
12. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
14. Per l'ottenimento del finanziamento, i beneficiari di cui al comma 11, in seguito a un avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 2.004.556 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
17. Per le finalità di cui all'articolo 17 ter della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 16, è destinata la spesa complessiva di 1.480.000 euro, in ragione di 740.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
19. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021, in relazione alle modifiche apportate dal comma 18, in combinato disposto con quanto prescritto dall'articolo 4 bis della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
20. Gli oneri relativi all'istituzione del Comitato di esperti di cui al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021, come sostituito dalla lettera d) del comma 18, sono a carico del bilancio dell'ERPAC.
22. In sede di prima applicazione, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 19/2021, come modificato dal comma 21, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO presenta domanda di finanziamento per l'anno 2022 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 19/2021, come modificato dal comma 21 e anche in relazione a quanto disposto dal comma 22, è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisi in ragione di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
24.
I commi 27 e 28 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21 (Misure finanziarie multisettoriali urgenti), sono abrogati.

26. La Regione è autorizzata ad attuare per conto del Comune di Gorizia gli interventi e le attività previsti dal progetto pilota denominato "Borgo Castello" di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura 1, Componente 3, Intervento 2.1 Linea A.
29. La Regione è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 27 le anticipazioni finanziarie necessarie a intraprendere lo svolgimento delle attività di cui al comma 27. Le anticipazioni sono restituite alla Regione nell'anno 2026, mediante compensazione a valere sui trasferimenti dei fondi PNRR.
30. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, le anticipazioni di cui al comma 29 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
31. La Regione è altresì autorizzata a integrare le somme per la realizzazione degli interventi di cui al comma 26 e a finanziare interventi complementari mediante trasferimento delle relative risorse agli enti strumentali deputati alla realizzazione delle opere legate al progetto pilota.
32. Per le finalità di cui al comma 29, primo periodo, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
33. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, secondo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui al comma 2 dell'articolo 1.
34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'USCI Friuli Venezia Giulia per l'allestimento della sede nazionale della Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali (Feniarco) per sostenere le attività, la funzionalità strategica e operativa, l'importante ruolo di valorizzazione della cultura corale e conservare questa importante presenza istituzionale in Regione.
37. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
38. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
39. In alternativa alla modalità di erogazione del finanziamento in annualità disciplinata dal secondo periodo dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), i ratei maturati delle restanti annualità dei finanziamenti concessi dalla Direzione centrale competente in materia di cultura a favore di soggetti privati possono essere corrisposti prima della presentazione della documentazione di spesa, su domanda del beneficiario e subordinatamente alla prestazione, per un importo almeno equivalente all'importo complessivo di tali ratei maturati, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.
40. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme così erogate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.
41. Al fine di sostenere il settore dello sport e favorire la realizzazione delle manifestazioni che, in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state posticipate, i beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), hanno facoltà di realizzare la manifestazione anche successivamente al 30 aprile 2022 ed entro il termine del 31 marzo 2023. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 31 maggio 2023.
42. Al fine di recuperare spazi fruibili per eventi sportivi, eventi culturali e incontri transnazionali in occasione dell'anno di Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare le funzionalità della sede storica dell'Unione Ginnastica Goriziana a Gorizia con interventi tesi al contenimento dei costi energetici e alla completa fruizione dell'immobile, nella prospettiva della sua futura disponibilità come sede di attività sportive, ricreative e culturali.
43. Per gli scopi di cui al comma 42, in sinergia con gli interventi di cui alla legge regionale 19/2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Unione Ginnastica Goriziana, soggetto proprietario dell'immobile, per interventi volti all'efficientamento energetico e all'ammodernamento degli impianti tecnologici della sede storica a Gorizia.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 730.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
46. Ai fini della promozione giovanile delle pratiche sportive delle Discipline Sportive Associate (DSA) e dell'attività amatoriale giovanile degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, i Comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Discipline Sportive Associate (DSA), con un contributo per progetti di attività sportiva che mirino all'aumento della pratica sportiva nei giovani, anche tramite l'organizzazione di eventi sportivi.
47. L'intervento di cui al comma 46 è rivolto ai soggetti che possano dimostrare, con dichiarazione resa dalla Federazione di appartenenza nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle DSA o dall'Ente nazionale di appartenenza nel caso dei comitati regionali degli EPS, un numero di atleti tesserati globali su base regionale riferibili alla DSA o Ente in Friuli Venezia Giulia, nell'anno solare 2022 inferiore a quello del 2019. Il contributo di cui al comma 46 è concesso fino a un massimo di 3.000 euro, raddoppiato in caso di variazione negativa del numero dei tesserati superiore al 50 per cento.
48. Per le finalità di cui al comma 46, le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Discipline Sportive Associate del CONI nonché i Comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva presentano, esclusivamente tramite PEC, dall'1 settembre al 30 settembre 2022, al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e di un prospetto delle relative spese.
50. Il Servizio competente in materia di sport, trasferisce al CONI del Friuli Venezia Giulia il finanziamento con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport che stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione.
51. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
53. Per le finalità di cui al comma 52, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati rilevati in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6 quater della legge regionale 8/2003, eventualmente integrati per le finalità di cui alla presente legge, presenta istanza di contributo al Servizio competente in materia di sport, corredata di un prospetto delle associazioni e società potenzialmente interessate dalla misura economica regionale e nel quale sia indicato l'importo complessivo presunto dei contributi erogabili.
54. Il Servizio competente in materia di sport, sulla base dei dati di cui al comma 53, trasferisce al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia il contributo di cui al comma 52 e stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione del medesimo.
55. Il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia ripartisce ed eroga il finanziamento regionale in ragione delle disposizioni stabilite dal Servizio competente in materia di sport e in misura proporzionale e funzionale al pieno utilizzo delle risorse.
56. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
57. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni ed ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 52 da art. 6, comma 52, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Parole sostituite al comma 27 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
3 Parole aggiunte al comma 28 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
4 Parole aggiunte al comma 27 da art. 6, comma 5, L. R. 14/2023
5 Parole sostituite al comma 36 da art. 6, comma 6, L. R. 14/2023 . Per l'anno 2023 la domanda è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della LR. 14/2023.