Legge regionale 05 agosto 2022, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. All'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
<<15 bis. In ordine alle annualità 2023 e successive, contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 13, è disposto il recupero, mediante compensazione, del corrispettivo del servizio a sostegno delle spese per il rinnovo degli autobus derivanti dagli obblighi contrattuali.
15 ter. In alternativa al recupero, mediante compensazione, del corrispettivo del servizio pagato dalla Regione a sostegno delle spese per il rinnovo degli autobus derivanti dagli obblighi contrattuali, come previsto dai commi 15 e 15 bis, tali importi possono essere utilizzati direttamente dai gestori del servizio di TPL, a copertura delle spese eccedenti gli oneri, a carico dei predetti gestori, per il rinnovo del parco autobus previsto dal contratto di servizio, al fine dell'attuazione del programma operativo di rinnovo evolutivo del parco mezzi TPL (PREPM-TPL), definito in coerenza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di riduzione delle emissioni.
15 quater. Il PREPM-TPL, approvato dalla Giunta regionale, prevede una progressiva sostituzione del parco autobus TPL diesel con autobus a minori emissioni, ed è definito con l'obiettivo di una sostituzione, entro il 2030, di almeno il 50 per cento del parco diesel con autobus elettrici, a idrogeno o CNG/LNG. Il PREPM-TPL comprende anche le infrastrutture e gli impianti da realizzare per il rinnovo sostenibile degli autobus.
15 quinquies. I costi di attuazione del PREPM-TPL trovano copertura negli importi a carico dei gestori dei servizi di TPL per il rinnovo del parco autobus previsto dal contratto di servizio e nelle risorse di cui ai commi 13 e 15 ter.>>;

4. La graduatoria di cui al comma 3 ha validità triennale.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
6. Per l'anno 2022 è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 18, della legge regionale 6 agosto 2020 n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 ottobre 2022.
7. Per le finalità di cui al comma 6 e di cui al comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 15/2020 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali già concessi ai sensi dell'articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per i quali i termini di rendicontazione dell'incentivo siano scaduti il 31 dicembre 2021 e i lavori risultino eseguiti entro tale data. L'istanza di fissazione di nuovi termini per la liquidazione delle spese sostenute e la presentazione del rendiconto è presentata alla struttura regionale competente in materia di paesaggio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. L'Amministrazione regionale autorizza il subentro del Comune di Udine nel contributo già concesso alla Camera di Commercio di Pordenone e Udine con decreto n. 3472/TERINF del 26 luglio 2018 e confermato con decreto n. 220/TERINF del 20 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), per complessivi 197.600 euro, per consulenze di marketing strategico, spese tecniche e progettazione finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune di Udine.
10. Per le finalità di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Udine presenta istanza al fine di ottenere la conferma del contributo da parte del Servizio competente, la fissazione di nuovi termini e delle condizioni per l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento.
11. Con riferimento ai lavori di realizzazione della circonvallazione di San Vito al Tagliamento, opera di valenza regionale e a servizio della mobilità di area vasta, di cui al decreto della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici del 15 gennaio 2013, n. INF/62/VS.4.4, al decreto della Direzione centrale infrastrutture e territorio del 13 aprile 2017, n. 2514/TERINF, e alla determinazione del Comune di San Vito al Tagliamento del 30 dicembre 2015, n. 1594, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rinuncia a esigere il credito nei confronti del Comune di San Vito al Tagliamento, pari a 4.750.000 euro, relativo al cofinanziamento dell'opera da parte del Comune.
12. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 11 è destinata la spesa di 4.750.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
14. La Giunta regionale approva il programma delle attività di cui al comma 13 sulla base di una proposta presentata dall'Ente di decentramento regionale di Gorizia e acquisito il parere delle Direzioni competenti in materia di cultura e in materia di infrastrutture, finalizzato a completare gli interventi entro il 2024.
15. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale concede un finanziamento all'Ente di decentramento regionale di Gorizia per la realizzazione del programma, come approvato ai sensi del comma 14.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 10.700.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Rete Ferroviaria Italiana spa, quale soggetto individuato dall'Accordo di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 9 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 20 dicembre 2021, anticipazioni in misura non superiore a 2.500.000 euro, necessarie a consentire l'avvio delle spese di progettazione relative all'intervento 1.6 "Potenziamento delle linee regionali" di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR, nelle more dell'erogazione delle stesse da parte del competente Ministero.
18. L'erogazione dell'anticipazione delle risorse di cui al comma 17 avviene previa presentazione di specifica istanza da parte della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. In deroga all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la concessione dell'anticipazione di cui al comma 17 non è subordinata alla prestazione di garanzie patrimoniali.
20. L'anticipazione concessa è recuperata all'esito del trasferimento delle relative risorse statali.
21. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
22. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 20, previste in 2.500.000 euro per l'anno 2023, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Dignano il contributo concesso con decreto n. 10170/TERINF, del 14 dicembre 2017, limitatamente agli oneri di acquisizione e risanamento strutturale dell'immobile.
24. La relativa domanda, corredata della documentazione di rendicontazione della spesa per le opere di cui al comma 23, è presentata dal Comune di Dignano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Trieste S.p.a. per interventi di ammodernamento e ampliamento dell'infrastruttura interportuale, nell'ambito del comprensorio interportuale di Bagnoli della Rosandra, con la finalità generale di supportare il processo di sviluppo sostenibile e l'efficientamento del sistema logistico regionale.
27. Il contributo di cui al comma 25 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.
28. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 25 è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
30. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
31. Al fine di incentivare il trasporto delle merci con modalità ferroviaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al COSEF - Consorzio di sviluppo economico del Friuli un contributo straordinario teso a implementare l'infrastruttura ferroviaria regionale e in particolare il raccordo ferroviario a servizio della zona industriale Alto Friuli mediante il sostegno alle spese per il raddoppio della dorsale di accesso e per il potenziamento dell'armamento ferroviario.
34. Il contributo di cui al comma 31 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.
35. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 31 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
36. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
37. In esecuzione a quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), e dall'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al COSEVEG - Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia un contributo straordinario per completare l'intervento di "riattivazione del raccordo ferroviario Stazione di Ronchi dei Legionari Sud - zona industriale Schiavetti-Brancolo" avviato sulla base della convenzione sottoscritta dalla Regione con Rete Ferroviaria Italiana Spa, il COSEVEG e l'impresa Molino Casillo Spa. Il contributo integrativo è rivolto al completamento di detto intervento, anche al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi ed è, inoltre, teso al miglioramento delle condizioni di sicurezza del raccordo ferroviario.
40. Il contributo di cui al comma 37 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.
41. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 37 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
42. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Trieste, il contributo di 7.246.000 euro, concesso con il decreto n. 4770/TERINF del 17 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 5, commi da 10 a 13, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per la realizzazione di parcheggi pubblici a valere sui fondi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), con le modalità individuate dalla legge regionale suddetta.
46. La domanda di conferma del contributo di cui al comma 45 è presentata al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, al Comune di San Vito di Fagagna, il contributo già concesso con decreto n. 4123 del 7 settembre 2012, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la realizzazione della ristrutturazione e dell'ampliamento del cimitero comunale in luogo dei lavori di riqualificazione delle strade comunali prospicenti i centri e le piazze.
48. Per le finalità di cui al comma 47, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Vito di Fagagna inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
49. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a finanziamento a sostegno delle locazioni per l'anno 2022 i Comuni che hanno presentato domanda anche oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 10 del regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 066/Pres. (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), così come prorogato dalla deliberazione della Giunta regionale del 6 maggio 2022, n. 639, ma entro il 31 agosto 2022, purché in regola con i requisiti previsti dal regolamento attuativo suddetto.
50. Per le finalità di cui al comma 49 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2022 per gli interventi di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.
52. I finanziamenti di cui al comma 51 sono concessi per interventi i cui lavori siano stati avviati dopo il 13 agosto 2021 e per interventi aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, progetti esecutivi validati a condizione che sia accertata dal responsabile unico del procedimento la mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico a cui non sia possibile dare copertura con altre risorse finanziarie a disposizione dell'ente.
53. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente norma.
54. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
55. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 3.850.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
56.
A far data dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 bis dell'articolo 68 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
b) il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021).
57.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

b) il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);
58. In deroga all'articolo 32, comma 3, della legge regionale 7/2000, in via eccezionale, in caso di cessione gratuita dell'immobile al Comune di Fontanafredda, la durata del vincolo di destinazione relativo all'immobile che beneficia del contributo concesso con decreto 26 agosto 2009, n. 1225/PO.PG ai sensi della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), è fissata in cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Interporto centro commerciale di Pordenone per la realizzazione di barriere fonoassorbenti ed altre opere di mitigazione del rumore, atte a ridurre l'inquinamento sonoro nei quartieri abitati confinanti alla struttura.
60. Il contributo di cui al comma 59 viene concesso a seguito di apposita domanda dell'Interporto centro commerciale di Pordenone, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità, corredata del preventivo dettagliato di spesa e della relazione tecnica illustrativa del progetto.
61. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
62.
Al comma 1 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 le parole <<"una tantum">> sono soppresse e per l'anno 2022 le somme assegnate sulla base delle percentuali stabilite dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione del 19 agosto 2015, n. 165 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20), sono incrementate di 150.000 euro con riferimento alle domande presentate entro il 31 agosto 2022 dalle confessioni religiose di culto diverso da quello cattolico.

63. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
64. In deroga al termine previsto dal comma 2 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, per l'anno 2022, le Autorità religiose competenti possono presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le domande di contributo pervenute entro il 31 marzo 2022 e non precedentemente trasmesse.
65. Per le finalità di cui al comma 64 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
66. Al fine di adeguare gli ambienti scolastici alle nuove condizioni sanitarie, favorendo il miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche, nonché di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle Amministrazioni comunali della Regione, contributi per l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, negli edifici scolastici di proprietà comunale.
69. Per l'ottenimento della sovvenzione, i beneficiari di cui al comma 66, in seguito ad avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
70. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei soggetti privati beneficiari degli incentivi previsti dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), per consentire di portare a completamento gli interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.
72. Il contributo è concesso su presentazione della domanda in misura pari al 30 per cento dell'importo di contributo concesso ai sensi della legge regionale 1/2016 e, comunque, nel limite della maggior spesa presunta come rilevata dal nuovo preventivo o computo metrico da presentarsi in allegato alla domanda stessa.
73. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del preventivo o computo metrico di cui al comma 72.
76. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via sperimentale contributi in favore delle scuole dell'infanzia 3-6 anni pubbliche e paritarie ai fini dell'acquisto di attrezzature e giochi per esterno.
78. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun istituto comprensivo e le singole scuole paritarie presentano domanda presso la Struttura regionale competente in materia di edilizia scolastica, corredata di un preventivo di spesa. La domanda deve essere presentata per mezzo posta elettronica certificata.
79. Ciascun istituto comprensivo può presentare domanda di contributo per un unico plesso scolastico. La misura massima del contributo concedibile ammonta a 30.000 euro per ciascun beneficiario e la somma deve essere almeno in parte destinata all'acquisto di giochi e attrezzature che risultino fruibili anche dai bambini con disabilità.
80. I fondi sono ripartiti con la procedura automatica prevista dall'articolo 35 della legge regionale 7/2000 tra i diversi istituti che presentano la domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziate. Con decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
81. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
82. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via sperimentale per l’anno 2022, a favore dei trust istituiti a sostegno delle persone con gravi disabilità come definite dall’ articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), incentivi per la realizzazione di progetti di edilizia innovativa e di co-housing, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).
83 bis. L'incentivo di cui al comma 82 è concesso con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, in misura pari alla spesa indicata nel preventivo di spesa allegato alla domanda fino a un importo massimo di 500.000 euro per progetto, fermo il disposto di cui all'articolo 33, comma 4, della legge regionale 7/2000.
84. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
86. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 39, della legge regionale 31/2017, in relazione a quanto disposto dal comma 85, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
87. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni ed ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1 Parole sostituite al comma 82 da art. 5, comma 9, lettera a), L. R. 15/2022
2 Parole sostituite al comma 83 da art. 5, comma 9, lettera b), L. R. 15/2022
3 Comma 83 bis aggiunto da art. 5, comma 9, lettera c), L. R. 15/2022
4 Comma 83 ter aggiunto da art. 5, comma 9, lettera c), L. R. 15/2022
5 Comma 83 quater aggiunto da art. 5, comma 9, lettera c), L. R. 15/2022
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 56, L. R. 13/2023
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 3, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.