Art. 14
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e alle minori entrate di cui all'articolo 1, comma 2, Tabella A1 trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M, degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2, Tabella A1 e dell'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1.