Legge regionale 05 agosto 2022, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
2. Le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 10 della legge regionale 10/2017, come inserito dal comma 1, previste in complessive 5.000 euro, suddivise in ragione di 2.500 euro per l'anno 2023 e 2.500 euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
3. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. L'accordo di programma, di cui al comma 4, prevede in particolare:
b) che gli immobili di cui alla lettera a) sono trasferiti in proprietà alla Regione con tutte le autorizzazioni e sanatorie di legge, compresa la regolarizzazione catastale, liberi da ogni vincolo locativo o concessorio o diverso gravame e con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni e azioni, servitù attive e passive, in diritto e in fatto;
c) che gli oneri di urbanizzazione afferenti gli immobili di cui alla lettera a), ove dovuti, si intendono assolti dalla Regione nell'importo di cui alla lettera a) e sono da realizzarsi dal Comune di Trieste a proprie spese;
d) che gli oneri fiscali e le spese di registrazione relativi agli edifici di cui alla lettera a) sono a carico della Regione e che ogni diverso onere amministrativo, fiscale, tributario o di qualsivoglia natura conseguente o necessario per la regolarizzazione catastale, ovvero per l'autorizzazione alla vendita restano a carico del Comune di Trieste;
e) la determinazione delle modalità di erogazione del contributo di cui al comma 3, lettera a);
f) la definizione e la tempistica degli interventi di valorizzazione o rigenerazione dell'area e delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi nelle aree del "Porto Vecchio" di Trieste;
g) che le opere di urbanizzazione primaria siano eseguite dal Comune di Trieste e siano finalizzate a dare funzionalità agli edifici oggetto di acquisizione da parte della Regione. La mancata realizzazione delle opere comporta la revoca del contributo e l'obbligo per il Comune di Trieste di disporre, entro il termine di successivi cinque anni, la restituzione delle somme già erogate in ratei costanti, liberando contestualmente la Regione dalla corresponsione delle somme residue;
h) la realizzazione e messa a disposizione, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), della sede del Centro per l'Impiego di Trieste, nell'area di "Porto Vecchio", a cura e onere del Comune di Trieste.>>;

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 26/2020, come sostituito dal comma 3, lettera a), è destinata la spesa di 10.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 7.
5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2020, come sostituito dal comma 3, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 11.770.000 euro, suddivisa in ragione di 8.500.000 euro per l'anno 2022 e di 3.270.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 7.
6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, lettera d), della legge regionale 26/2020, come sostituito dal comma 3, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella K.