Legge regionale 02 agosto 2022 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Capo V

Aree attrezzate e regimi autorizzatori

Art. 24

(Sport della montagna in aree attrezzate)

1. Sono Sport della montagna in aree attrezzate le attività sportive la cui pratica riconosciuta dal CONI, senza l'ausilio di un motore endotermico, necessita di dislivelli naturali importanti o aree innevate, praticate in aree appositamente preparate, attrezzate e apprestate ai fini della sicurezza.

2. Sono considerate altresì piste, le aree per la pratica degli sport della montagna, di cui al comma 1, che non rientrano nelle definizioni delle piste di cui al decreto legislativo 40/2021 o delle strutture alpine regionali di cui alla legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), costituite da tracciati per la pratica di una specifica disciplina sportiva nel rispetto delle regole tecniche definite dal CONI o di norme tecniche a valenza comunitaria o nazionale, ma che non risultino praticate in territorio aperto ai sensi dell'allegato 2 alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe).

3. Per le piste di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto all'articolo 9 del decreto legislativo 40/2021.

4. Nelle aree attrezzate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), la condotta di chi pratica gli sport sulle piste deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, fisiche, alle condizioni meteorologiche del momento, nonché alle condizioni delle piste e delle strutture.

5. Nelle aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), la condotta di chi pratica gli sport sulle piste deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, fisiche, alle condizioni meteorologiche del momento, nonché alle condizioni delle piste e delle strutture.

6. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, nelle aree attrezzate possono essere previste dal gestore, d'intesa con i Comuni, zone destinate specificamente alla pratica di una determinata attività, e in particolare:

a) sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, ed eventualmente di altri sport, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica di specifici sport;

b) all'interno delle aree sciabili attrezzate, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard denominate snowpark; tali aree devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche e devono essere regolarmente mantenute;

c) all'interno delle aree sciabili attrezzate, aventi almeno 20 chilometri di piste di discesa, i gestori individuano o realizzano le aree o le piste di risalita con sci da alpinismo o racchette da neve.

Art. 25

(Autorizzazione all'apprestamento o alla modifica di piste)

1. L'Amministrazione competente autorizza l'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste a seguito di una valutazione di opportunità e di una valutazione formale del progetto sui seguenti requisiti di sicurezza: immunità idrogeologica durante i periodi di esercizio della pista, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel progetto, sistemi di protezione contro gli infortuni e la segnaletica.

2. La valutazione di opportunità è già conseguita qualora l'intervento sia previsto nel Piano Neve di cui all'articolo 8.

3. La valutazione di opportunità, qualora l'intervento non sia previsto nel Piano Neve, è conseguita previa convocazione di conferenza di servizi, in seno alla quale sarà valutato anche il piano di sostenibilità della pista sia ai fini della realizzazione, sia nel futuro esercizio.

4. La richiesta di autorizzazione all'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste deve essere corredata del progetto almeno di livello definitivo, redatto in conformità alle norme in vigore, del titolo sulla base del quale le aree sono disponibili, del piano di sostenibilità economica della pista sia ai fini della realizzazione, sia ai fini del futuro esercizio, nonché della dichiarazione di impegno ad assicurare la manutenzione e la preparazione delle piste per l'intera durata dell'esercizio.

5. Qualora la richiesta di autorizzazione all'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste sia avanzata da PromoTurismoFVG è richiesta la presentazione unicamente del progetto almeno di livello definitivo, redatto in conformità alle norme in vigore, nonché del titolo sulla base del quale le aree sono disponibili.

6. L'efficacia delle autorizzazioni può essere condizionata all'osservanza di specifiche prescrizioni.

7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle aree individuate dagli elaborati progettuali come necessarie per l'esecuzione delle piste, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 26

(Ultimazione)

1. Ultimata la realizzazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione comunica il completamento dell'opera all'Amministrazione competente, allegando una relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché all'osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di curare che la pista mantenga le caratteristiche previste dal progetto e di osservare le eventuali prescrizioni contenute nel progetto e nell'atto di approvazione dello stesso.

Art. 27

(Apertura all'esercizio delle piste e classificazione delle piste)

1. L'apertura all'esercizio delle piste comprensiva della classificazione delle discipline sportive praticabili e del grado di difficoltà di ogni singola disciplina è autorizzata dall'Amministrazione competente ed è subordinata alla presentazione da parte del gestore della pista della domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a cui viene allegata:

a) relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto oggetto dell'autorizzazione all'apprestamento e delle prescrizioni ivi contenute;

b) elaborati grafici riportanti il "come eseguito";

c) la documentazione che attesti il titolo posseduto o acquisito sui fondi interessati dall'opera;

d) la segnalazione del grado di difficoltà della pista effettuata dal gestore;

e) il nominativo del direttore delle piste nominato, corredato della dichiarazione dello stesso di accettazione dell'incarico e della documentazione comprovanti la titolarità a svolgere la mansione;

f) copia del contatto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivabili da responsabilità del gestore in relazione all'uso delle piste.

Art. 28

(Classificazione e requisiti delle piste)

1. Le piste sono classificate e segnalate, nonché hanno i requisiti, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dal decreto legislativo 40/2021 per le piste da sci, dalle federazioni sportive internazionali e nazionali per le altre discipline.

2. Nelle aree sciabili attrezzate, in prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti, i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste degli sport sulla neve con indicazione del relativo grado di difficoltà.

3. Per le piste di sport che non siano sulla neve, alla partenza della pista i gestori delle stesse appongono una mappa delle piste con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà.

Art. 29

(Tappeti mobili)

1. È tappeto mobile ai fini della presente legge un nastro meccanizzato per il tempo libero o per uso sportivo per il trasporto di passeggeri, che non sia un impianto fisso di trasporto o una pedana mobile come definita nella norma EN 1907.

2. I tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita sono soggetti all'assenso all'installazione rilasciato dall'Amministrazione competente a seguito di specifica domanda del gestore corredata di opportuna rappresentazione corografica indicante l'ubicazione del tappeto e le piste a esso afferenti, siano esse esistenti o da realizzare, nonché della dichiarazione di immunità idrogeologica, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel progetto, nonché del regolamento di esercizio. L'assenso all'installazione di un tappeto non sostituisce in alcun modo l'autorizzazione all'apprestamento delle piste a esso afferenti.

3. I tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita possono funzionare senza la presenza permanente del personale sull'impianto, qualora siano rispondenti alle norme tecniche UNI EN 15700 (Sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico), ovvero ad altra norma tecnica riconosciuta dall'Italia o dall'Unione europea che prevede il funzionamento automatico di questi impianti senza la presenza permanente del personale operativo di cui all'articolo 37.

4. Ai tappeti mobili non riconducibili al comma 3 si applicano le norme di sicurezza e sorveglianza, indicate nel regolamento di cui all'articolo 3.

5. Il gestore deve nominare un direttore o responsabile dell'esercizio.

Art. 30

(Obblighi degli organizzatori di eventi agonistici e organizzazioni sportive e loro atleti)

1. A richiesta di organizzatori di eventi sulla neve, il gestore può mettere a disposizione le piste e le relative dotazioni di sicurezza. Resta in capo agli organizzatori, oltre alla predisposizione delle piste di gara, la verifica puntuale della correttezza della dotazione fornita e l'eventuale richiesta di integrazione del materiale relativo alla sicurezza.

2. Il comma 1 si applica anche per gli allenamenti.

3. È in capo all'organizzatore di eventi o allenamenti la posa e la rimozione dell'attrezzatura all'uopo predisposta per l'evento o l'allenamento. Sono altresì in capo all'organizzatore di eventi o allenamenti gli oneri per il ripristino della pista e per il ripristino degli apprestamenti di sicurezza della pista temporaneamente messa a disposizione, anche quando eseguiti dal gestore.