Legge regionale 02 agosto 2022 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Capo II

Enti e competenze

Art. 4

(Competenze in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori, sorveglianza e vigilanza sulla sicurezza di impianti e piste in servizio pubblico)

1. L'Amministrazione regionale esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori all'esercizio degli impianti e piste in servizio pubblico, nonché le funzioni di Autorità di sorveglianza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio, attraverso le strutture organizzative di livello direzionale dell'Amministrazione regionale.

2. L'Amministrazione regionale in particolare esercita la sorveglianza tecnica e la vigilanza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio, con l'esclusione degli aspetti riguardanti le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, degli impianti di prima, seconda e terza categoria, provvedendo:

a) al rilascio del nullaosta ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), dei progetti di opere, impianti o parte di essi, con soluzioni note all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) o già favorevolmente sperimentate o tipizzate, sempreché non risultino necessarie eventuali deroghe alla normativa;

b) al rilascio del parere sull'ammissibilità tecnica e, ove ricorra, sulla congruità economica degli interventi;

c) all'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto;

d) all'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per l'autorizzazione all'immissione in servizio del materiale rotabile nuovo, rinnovato o modificato;

e) all'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per il rilascio dell'autorizzazione o il nullaosta ai fini della sicurezza necessari alla riapertura o prosecuzione dell'esercizio di un impianto a seguito di rinnovo, di ricostruzione, nonché della esecuzione delle varianti, che interessino la sede, le opere d'arte, gli impianti, le apparecchiature e il materiale rotabile;

f) al rilascio, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove funzionali, del nullaosta ai fini della sicurezza;

g) all'emissione del giudizio preliminare di ammissibilità dell'opera per gli aspetti funiviari nei confronti di progetti di fattibilità;

h) al rilascio dell'abilitazione tecnica del direttore o responsabile dell'esercizio, assistente tecnico e capo servizio;

i) ad assentire il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di strade, canali, condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, o altre opere di pubblica utilità destinati ad attraversare impianti a fune o ad essere realizzati ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio degli stessi;

j) alla determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia assicurativa, a seconda del tipo di impianti e di piste, adeguati a garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso all'esercizio dell'impianto o della pista;

k) alla vigilanza sui contributi annuali e sugli oneri di collaudo funiviario dovuti dai gestori per sorveglianza tecnica svolta dell'Autorità di sorveglianza, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3;

l) su segnalazione dell'esercente, a vietare o imporre lo sradicamento e il taglio dei boschi laterali alle linee di impianti a fune, ascensore, tappeti mobili e piste, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede degli impianti o piste in esercizio pubblico per caduta di valanghe o frane, previa liquidazione dell'indennizzo ai proprietari, pari al valore del materiale legnoso sul quale è stato sottoposto l'obbligo di taglio.

3. Ai fini della valutazione complessiva degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento per il rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori, nullaosta o pareri comunque denominati, è indetta una conferenza di servizi secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 5

(Competenze in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori in materia di impianti a fune in servizio privato e piste)

1. I Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di impianti a fune in servizio privato rientranti nella terza categoria di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), punto 1). Restano ferme le competenze in materia di sorveglianza tecnica e vigilanza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

2. I Comuni sono competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di piste per la pratica degli sport della montagna in aree attrezzate limitatamente a quelle individuate all'articolo 24, comma 2.

Art. 6

(Definizione di Poli turistici montani e competenze di PromoTurismoFVG)

1. Sono Poli turistici montani i territori in cui sono localizzati impianti a fune, piste da sci (discesa e fondo) e strutture ricettive che ne caratterizzano la vocazione turistica, ricompresi nelle zone montane omogenee, di cui alla lettera B dell'allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

2. Sono ambiti dei Poli turistici montani i territori dei comuni ricompresi nelle zone montane omogenee, di cui al comma 1, la cui attrattività turistica beneficia delle attività nel Polo turistico montano.

3. PromoTurismoFVG, in quanto ente preposto, ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), al concorso, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo del turismo sportivo invernale nei Poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze, gestisce ed è autorizzato a dare in esercizio a terzi gli impianti a fune a uso sportivo o turistico-ricreativo in esercizio pubblico e le aree sciabili attrezzate per la pratica degli sport sulla neve ricadenti nei Poli turistici montani di cui al comma 8.

4. Gli impianti di risalita dei Poli turistici montani possono essere autorizzati anche per l'esercizio di trasporto estivo per la pratica di sport e/o attività ludico ricreative.

5. Le aree dedicate alla pratica degli sport e delle attività ludico ricreative di cui al comma 4 possono essere gestite da un soggetto diverso dal gestore degli impianti di risalita.

6. Per la promozione e la gestione delle piste e degli impianti agonistici omologati per gare a livello almeno nazionale, PromoTurismoFVG stipula apposite convenzioni che definiscono anche le percentuali di ripartizione dei costi tra i soggetti interessati.

7. Al fine di garantire il coerente e adeguato esercizio dell'impianto di risalita "Pradibosco", sito in Comune di Prato Carnico, oggetto di contribuzione regionale per la sua realizzazione nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), si autorizza PromoTurismoFVG all'acquisizione a titolo gratuito dalla Comunità montana della Carnia e alla conseguente gestione dell'impianto medesimo ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 4 bis, della legge regionale 50/1993.

8. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati Poli turistici montani i Poli di cui all'allegato A alla presente legge. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

9. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati ambiti dei Poli turistici montani gli ambiti di cui all'allegato B alla presente legge. L'allegato B è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.