Legge regionale 02 agosto 2022 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Capo X

Sanzioni amministrative

Art. 43

(Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti da parte dei gestori ed esercenti degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, delle piste e delle aree sciabili attrezzate sono:

a) da 1.000 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, dell'articolo 16, comma 3;

b) da 1.000 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere da a) a e), h) e i);

c) da 700 euro a 2.100 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere f), g) e j);

d) da 900 euro a 2.700 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera k), per la mancata nomina dei soggetti necessari nei termini ultimativi stabiliti dall'Autorità di sorveglianza;

e) da 70 euro a 210 euro per la mancata sottoscrizione del regolamento di esercizio di cui all'articolo 35, redatto dal direttore o responsabile dell'esercizio nei termini ultimativi stabiliti dall'Autorità di sorveglianza;

f) da 900 euro a 2.700 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2.

2. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti da parte dei direttori o dei responsabili dell'esercizio degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, del direttore di impianto degli impianti a fune in servizio privato, nonché del direttore di pista sono:

a) da 700 euro a 2.100 euro per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio; tali misure sono raddoppiate qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;

b) da 300 euro a 900 euro per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio, nonché per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio per la trasgressione a una prima intimazione; per la trasgressione a una seconda intimazione le somme sono triplicate;

c) da 100 euro a 300 euro per la trasgressione, a una prima intimazione, alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio; per la trasgressione a una seconda intimazione le somme sono triplicate; per la trasgressione a una terza intimazione le somme inziali sono decuplicate;

d) da 140 euro a 420 euro e in caso di recidiva l'importo è quadruplicato, nell'ambito degli impianti e delle piste in esercizio pubblico, per mancata comunicazione elettronica certificata all'Autorità di sorveglianza degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio, ovvero per non aver inviato nei termini stabiliti dalla normativa vigente il previsto rapporto sull'incidente completo dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare nonché quanto altro disposto dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980; salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, l'esercente è civilmente obbligato in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio.

3. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni della presente legge a tutela della sicurezza degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico ed degli impianti a fune in servizi privato, da parte di persone estranee al servizio o comunque sprovviste di eventuale specifica autorizzazione, ivi compresi i passeggeri, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, sono:

a) da 70 euro a 210 euro, e nel caso in tali luoghi vi siano apposti appositi cartelli di divieto da 300 euro a 1.400 euro, alle persone estranee al servizio sprovviste di specifica autorizzazione che si introducono nelle aree, recinti, locali, pertinenti a impianti a fune, ascensori o tappeti mobili e qualsiasi loro altra pertinenza o dipendenza per le quali l'esercente non ne abbia determinato l'apertura al pubblico, nonché nei veicoli in sosta;

b) da 70 euro a 210 euro, alle persone estranee al servizio è vietato attraversare i binari o le piste delle funicolari terrestri e le corsie o vie di corsa dei veicoli o altro materiale mobile presso le stazioni delle funicolari aeree; detta norma non si applica alle fermate su pubbliche vie di funicolari terrestri, nonché alle linee o tratti di linee delle funicolari terrestri in sede promiscua;

c) da 100 euro a 300 euro, ai viaggiatori che utilizzano un impianto a fune, un ascensore o un tappeto mobile, che si comportano in maniera da arrecare pericolo ad altre persone o danni e in ogni caso che non si uniformano, strettamente, agli obblighi e ai divieti resi manifesti con apposito avviso dall'esercente ai sensi dell'articolo 41, comma 2;

d) da 70 euro a 210 euro, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di 70 euro cui all'articolo 7 della legge regionale 1/1984, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute e alle eventuali spese di notifica, ai viaggiatori che prendono posto nei veicoli, negli ascensori o suoi tappeti mobili, essendo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, ove previsti, nonché nei casi di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980; i titoli di viaggio contraffatti o alterati sono ritirati dal personale di controllo e il trasgressore è soggetto, oltre alla sanzione sopradescritta, anche alle norme vigenti per questo specifico reato;

e) da 150 euro a 1.500 euro qualora l'infrazione si configura nell'aver gettato un oggetto qualsiasi dal veicolo in movimento;

f) da 70 euro a 210 euro qualora l'infrazione si configura nell'aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi; questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto è caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari;

g) da 70 euro a 210 euro qualora l'infrazione si configura nel salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate;

h) da 150 euro a 1.500 euro qualora l'infrazione si configura, salvo il caso di grave e incombente pericolo, nell'aver azionato i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte, nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli, alla partenza, all'arrivo o lungo la linea, e come tale evidenziato;

i) da 70 euro a 210 euro a chiunque arrechi danni e guasti agli impianti e ai mezzi di esercizio di impianti a fune, ascensori, e tappeti mobili senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio;

j) da 150 euro a 1.500 euro a chiunque arrechi danni e guasti agli impianti e ai mezzi di esercizio di impianti a fune, ascensori, e tappeti mobili tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, ovvero quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino a esse, o quando vengano lanciati oggetti contro infrastrutture e veicoli o imitati i segnali;

k) da 100 euro a 300 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980;

l) da 500 euro a 1.500 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 46, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 sul mantenere inalterate le ripe dei fondi laterali alle linee di trasporto a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico;

m) da 300 euro a 3.000 euro ai trasgressori del divieto di taglio dei boschi laterali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l);

n) da 900 euro a 2.700 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 47, comma 1 e comma 2, e dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980;

o) da 100 euro a 300 euro a chiunque violi le disposizioni degli articoli 52, 53, 56, 57, 58, 59 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980;

p) da 400 euro a 1.200 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 66, comma 3 e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.

4. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza delle piste sono:

a) quelle previste al capo III del decreto legislativo 40/2021;

b) quelle previste dal decreto legislativo 40/2021 escluso il capo III.

5. Nel caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate fatta salva diversa indicazione.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'Amministrazione regionale con le procedure previste dalla legge regionale 1/1984. In assenza dei soggetti preposti dalle normative vigenti all'accertamento delle violazioni, il personale addetto all'esercizio, alla custodia e alla manutenzione degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, nonché il personale operativo delle piste di cui all'articolo 38, deve procedere alla constatazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni. Per la legalità di tali verbali, il personale deve aver prestato giuramento nelle forme di legge.

7. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 71, commi 1 e 5, e all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 con le procedure previste dalla legge regionale 1/1984, i funzionari dell'Amministrazione regionale, secondo le competenze di cui all'articolo 4 della presente legge, accertano, mediante processo verbale, le infrazioni ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 sono irrogate dai Comuni competenti per territorio, con le procedure previste dalla legge regionale 1/1984. Per le aree sciabili che si estendono sul territorio di più Comuni è competente il Comune del luogo in cui si è verificata la violazione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Comune che irroga la sanzione.

9. I soggetti appartenenti ai Corpi di polizia locale adibiti all'accertamento delle violazioni di cui al comma 4 sono adeguatamente formati mediante il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di pattugliatore di cui all'articolo 147 della legge regionale 2/2002 ovvero con formazione equipollente.

10. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 40/2021, la violazione di cui al comma 4, lettere a), è accertata dal Corpo forestale regionale, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021). In assenza dei soggetti preposti dalle normative vigenti e dal presente comma, provvede all'accertamento delle violazioni il personale operativo delle piste di cui all'articolo 38, che deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.