﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 02 agosto 2022

      , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo X</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sanzioni amministrative</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sanzioni amministrative)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti da parte dei gestori ed esercenti degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, delle piste e delle aree sciabili attrezzate sono:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>da 1.000 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, dell'articolo 16, comma 3;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>da 1.000 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere da a) a e), h) e i);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>da 700 euro a 2.100 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere f), g) e j);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>da 900 euro a 2.700 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera k), per la mancata nomina dei soggetti necessari nei termini ultimativi stabiliti dall'Autorità di sorveglianza;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>da 70 euro a 210 euro per la mancata sottoscrizione del regolamento di esercizio di cui all'articolo 35, redatto dal direttore o responsabile dell'esercizio nei termini ultimativi stabiliti dall'Autorità di sorveglianza;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>da 900 euro a 2.700 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti da parte dei direttori o dei responsabili dell'esercizio degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, del direttore di impianto degli impianti a fune in servizio privato, nonché del direttore di pista sono:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>da 700 euro a 2.100 euro per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio; tali misure sono raddoppiate qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>da 300 euro a 900 euro per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio, nonché per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio per la trasgressione a una prima intimazione; per la trasgressione a una seconda intimazione le somme sono triplicate;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>da 100 euro a 300 euro per la trasgressione, a una prima intimazione, alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio; per la trasgressione a una seconda intimazione le somme sono triplicate; per la trasgressione a una terza intimazione le somme inziali sono decuplicate;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>da 140 euro a 420 euro e in caso di recidiva l'importo è quadruplicato, nell'ambito degli impianti e delle piste in esercizio pubblico, per mancata comunicazione elettronica certificata all'Autorità di sorveglianza degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio, ovvero per non aver inviato nei termini stabiliti dalla normativa vigente il previsto rapporto sull'incidente completo dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare nonché quanto altro disposto dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980; salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, l'esercente è civilmente obbligato in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni della presente legge a tutela della sicurezza degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico ed degli impianti a fune in servizi privato, da parte di persone estranee al servizio o comunque sprovviste di eventuale specifica autorizzazione, ivi compresi i passeggeri, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, sono:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>da 70 euro a 210 euro, e nel caso in tali luoghi vi siano apposti appositi cartelli di divieto da 300 euro a 1.400 euro, alle persone estranee al servizio sprovviste di specifica autorizzazione che si introducono nelle aree, recinti, locali, pertinenti a impianti a fune, ascensori o tappeti mobili e qualsiasi loro altra pertinenza o dipendenza per le quali l'esercente non ne abbia determinato l'apertura al pubblico, nonché nei veicoli in sosta;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>da 70 euro a 210 euro, alle persone estranee al servizio è vietato attraversare i binari o le piste delle funicolari terrestri e le corsie o vie di corsa dei veicoli o altro materiale mobile presso le stazioni delle funicolari aeree; detta norma non si applica alle fermate su pubbliche vie di funicolari terrestri, nonché alle linee o tratti di linee delle funicolari terrestri in sede promiscua;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>da 100 euro a 300 euro, ai viaggiatori che utilizzano un impianto a fune, un ascensore o un tappeto mobile, che si comportano in maniera da arrecare pericolo ad altre persone o danni e in ogni caso che non si uniformano, strettamente, agli obblighi e ai divieti resi manifesti con apposito avviso dall'esercente ai sensi dell'articolo 41, comma 2;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>da 70 euro a 210 euro, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di 70 euro cui all'articolo 7 della legge regionale 1/1984, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute e alle eventuali spese di notifica, ai viaggiatori che prendono posto nei veicoli, negli ascensori o suoi tappeti mobili, essendo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, ove previsti, nonché nei casi di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980; i titoli di viaggio contraffatti o alterati sono ritirati dal personale di controllo e il trasgressore è soggetto, oltre alla sanzione sopradescritta, anche alle norme vigenti per questo specifico reato;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>da 150 euro a 1.500 euro qualora l'infrazione si configura nell'aver gettato un oggetto qualsiasi dal veicolo in movimento;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>da 70 euro a 210 euro qualora l'infrazione si configura nell'aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi; questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto è caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>da 70 euro a 210 euro qualora l'infrazione si configura nel salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>da 150 euro a 1.500 euro qualora l'infrazione si configura, salvo il caso di grave e incombente pericolo, nell'aver azionato i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte, nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli, alla partenza, all'arrivo o lungo la linea, e come tale evidenziato;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>da 70 euro a 210 euro a chiunque arrechi danni e guasti agli impianti e ai mezzi di esercizio di impianti a fune, ascensori, e tappeti mobili senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">j) </span>da 150 euro a 1.500 euro a chiunque arrechi danni e guasti agli impianti e ai mezzi di esercizio di impianti a fune, ascensori, e tappeti mobili tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, ovvero quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino a esse, o quando vengano lanciati oggetti contro infrastrutture e veicoli o imitati i segnali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k) </span>da 100 euro a 300 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">l) </span>da 500 euro a 1.500 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 46, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 sul mantenere inalterate le ripe dei fondi laterali alle linee di trasporto a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">m) </span>da 300 euro a 3.000 euro ai trasgressori del divieto di taglio dei boschi laterali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">n) </span>da 900 euro a 2.700 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 47, comma 1 e comma 2, e dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">o) </span>da 100 euro a 300 euro a chiunque violi le disposizioni degli articoli 52, 53, 56, 57, 58, 59 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">p) </span>da 400 euro a 1.200 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 66, comma 3 e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza delle piste sono:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>quelle previste al capo III del decreto legislativo 40/2021;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>quelle previste dal decreto legislativo 40/2021 escluso il capo III.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Nel caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate fatta salva diversa indicazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'Amministrazione regionale con le procedure previste dalla legge regionale 1/1984. In assenza dei soggetti preposti dalle normative vigenti all'accertamento delle violazioni, il personale addetto all'esercizio, alla custodia e alla manutenzione degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, nonché il personale operativo delle piste di cui all'articolo 38, deve procedere alla constatazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni. Per la legalità di tali verbali, il personale deve aver prestato giuramento nelle forme di legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 71, commi 1 e 5, e all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 con le procedure previste dalla legge regionale 1/1984, i funzionari dell'Amministrazione regionale, secondo le competenze di cui all'articolo 4 della presente legge, accertano, mediante processo verbale, le infrazioni ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 sono irrogate dai Comuni competenti per territorio, con le procedure previste dalla legge regionale 1/1984. Per le aree sciabili che si estendono sul territorio di più Comuni è competente il Comune del luogo in cui si è verificata la violazione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Comune che irroga la sanzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>I soggetti appartenenti ai Corpi di polizia locale adibiti all'accertamento delle violazioni di cui al comma 4 sono adeguatamente formati mediante il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di pattugliatore di cui all'articolo 147 della legge regionale 2/2002 ovvero con formazione equipollente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 40/2021, la violazione di cui al comma 4, lettere a), è accertata dal Corpo forestale regionale, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021). In assenza dei soggetti preposti dalle normative vigenti e dal presente comma, provvede all'accertamento delle violazioni il personale operativo delle piste di cui all'articolo 38, che deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.</p></p></p></body></html>