Legge regionale 02 agosto 2022 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Art. 46

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

a) la legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci);

b) l'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 (Programmazione, progettazione e finanziamento in materia di lavori pubblici ed urbanistica);

c) la legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, nonché della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, concernenti il settore dei trasporti);

d) la legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, e successive modifiche, concernente la disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e integrazione alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, concernente le provvidenze per l'incremento del turismo nel territorio montano della regione);

e) il comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale);

f) la legge regionale 8 luglio 1991, n. 26 (Modifiche della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 concernente "Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone" e della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 concernente "Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei Poli montani di sviluppo turistico");

g) l'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 32 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea);

h) gli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

i) la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), è abrogata al fine di permettere ai direttori e responsabili dell'Esercizio di sottoporsi alle visite mediche prescritte dalla normativa vigente nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

j) la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003);

k) il comma 35 dell'articolo 2 della regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

l) i commi 20, 21, 27 e 28 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

m) l'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);

n) il comma 26 dell'articolo 2 della Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);

o) i commi 1, 2 e 44 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016);

p) il comma 46 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);

q) l'articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale);

r) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);

s) il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021);

t) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);

u) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023);

v) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024).