Legge regionale 02 agosto 2022 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Art. 19

(Decadenza e sospensione della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)

1. È disposta la decadenza dell'atto concessorio o autorizzatorio qualora il soggetto autorizzato o il concessionario:

a) persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall'autorizzazione all'esercizio o da disposizione di legge o di regolamento;

b) non adempia alle prescrizioni in materia di sicurezza o di regolarità dell'esercizio, ovvero, in generale, in caso di gravi irregolarità nella conduzione degli impianti e delle opere complementari;

c) interrompa per più di tre anni l'esercizio, salvo giustificati motivi.

2. In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione dell'atto quando si ritenga necessaria la fissazione di un termine per adempiere alle prescrizioni e obblighi previsti al precedente comma.

3. La decadenza e la sospensione escludono ogni diritto a indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.